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Non idoneità arruolamento VFP4 per difetto requisiti attitudinali

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 64 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Direzione Generale Per il Personale Militare;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento, datato e notificato il 15.10.2008, con cui la Commissione per gli Accertamenti Sanitari con sede in Foligno ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento, in merito alla procedura riservata alla selezione di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale nella FF.AA., con la seguente motivazione: “tratti di insicurezza ed iperemotività” (PS3); di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2009 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Considerato che il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’arruolamento di 4015 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate, espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari con la seguente motivazione: “tratti di insicurezza e iperemotività”;

Considerato che il ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto svariati profili, lamentando, in buona sostanza, la erroneità della attribuzione del coefficiente “3” al profilo “PS, in contrasto con il successivo giudizio, espresso dalla C.M.M.L. di Caserta, di idoneità del ricorrente all’arruolamento dal punto di vista psicologico, con attribuzione del coefficiente “2” al profilo in parola;

Considerato che con ordinanza n. 398-c del 18 marzo 2009 questa Sezione disponeva apposita visita medica di verificazione, onde appurare la sussistenza e la consistenza della causa di inidoneità rilevata dall’Amministrazione;

Considerato che con nota prot. n. 6631 del 7 maggio 2009 il Centro di Selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ha trasmesso il verbale del rinnovato accertamento sanitario relativo al ricorrente, da cui si evince che lo stesso è stato dichiarato idoneo quale volontario in ferma quadriennale nell’Esercito con attribuzione del coefficiente “2”, (due) alla caratteristica somatofunzionale PS del profilo sanitario;

Considerato che le risultanze della suddetta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, il che comporta la fondatezza delle censure mosse al precedente giudizio di non idoneità con la conseguenza che il presente ricorso va accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.