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Non idoneità concorso Guardia di Finanza per patologia

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del provvedimento notificato in data 30.11.2011 di non idoneità in sede di visita medica al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza;

– di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Visto l’art. 60 del Codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza semplificata¸

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite, al riguardo, le parti costituite presenti in camera di consiglio;

 

Premesso che il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità per “ipertensione arteriosa persistente”;

Considerato che la Sezione, al fine di apprezzare le censure dedotte, ha disposto una verificazione;

Rilevato che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, onerato dei predetti incombenti, non ha riscontrato l’esistenza della suddetta patologia ed ha espresso il seguente giudizio di idoneità: “idoneo AC1- Si Idoneo quale allievo finanziere”;

Ritenuto quindi che il ricorso, in considerazione di quanto precede, sia manifestamente fondato;

Ritenuto, infine, che le spese seguano, come di regola, la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida, complessivamente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.