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Non idoneità concorso Guardia di Finanza per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17453 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Erennio e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– della dichiarazione di non idoneità redatta dalla Sottocommissione di visita medica, I° accertamento, presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, in data 26.6.2000, notificato in pari data, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per l’arruolamento di allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, anno 2000, per “alterazione del complesso maxillo facciale: lieve III classe dentoscheletrica”;

– della successiva dichiarazione di non idoneità resa in sede di visita medica di revisione in data 27.6.2000, notificata in pari data, che ha confermato il predetto giudizio;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, e, segnatamente del:

a) Decreto del Ministero delle Finanze datato 20 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 14.9.1999 – Serie generale n.216 – recante direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nelle Guardia di Finanza;

b) Bando di concorso per allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, anno 2000.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 18 aprile 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente rappresenta di avere prestato servizio di leva nella Marina Militare e di essersi congedato senza demerito in data 14.8.1997.

Aggiunge che, nel corso di tale periodo, non gli è stata riscontrata alcuna alterazione funzionale.

E’ invece accaduto che, in sede di accertamenti sanitari prescritti per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, sia stato giudicato affetto da “alterazione del complesso maxillo – facciale (malocclusione con III classe angle)” e quindi ritenuto fisicamente non idoneo.

Avverso siffatto giudizio, nonché avverso il conseguenziale provvedimento di esclusione, deduce;

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.7.8.1990, N. 241, ARTT. 12 E 13 D.M. 20.7.1999. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il ricorrente si è sottoposto ad ulteriori accertamenti medici presso struttura sanitarie pubbliche le quali non hanno riscontrato la patologia rilevata dall’amministrazione.

Anche durante il servizio di leva, nessuna patologia è stata riscontrata.

II) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE E PER VIZIO DELLA FUNZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il giudizio impugnato non reca il minimo approfondimento in ordine alla sussistenza o meno di reali rilievi invalidanti, o, comunque, di concreta e fattiva incidenza sulla idoneità fisica dell’aspirante finanziere.

Inoltre, sia nel bando, sia nelle direttive ministeriali applicabili alla fattispecie, la malocclusione riscontrata non viene in alcun modo indicata quale causa ex se invalidante o automaticamente ostativa al giudizio di piena idoneità.

I provvedimenti impugnati sono palesemente contrari alla lettera del d.m. 20 luglio 1999, il quale ritiene invalidanti le sole malformazioni che siano causa di gravi alterazioni funzionali.

Nel caso di specie, inoltre, non viene neanche chiarito quale sia il nesso esistente tra l’infermità riscontrata e l’idoneità al servizio.

Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 1035 dell’8.11.2000 venivano disposti incombenti istruttori.

Con ordinanza n. 1127 del 14.2.2001, veniva respinta l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 2308/2001, il Consiglio di Stato riformava la predetta ordinanza e, per l’effetto, accordava la tutela cautelare.

Il ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 18 aprile 2012, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo il d.m. 20.7.1999 all’epoca vigente, recante “Direttiva per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di Finanza”, sono da ritenersi causa di inidoneità soltanto, per quanto qui interessa, “le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo – facciale e le alterazioni dell’articolarità temporo – mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali”.

Nel caso in esame, il giudizio sanitario appare manifestamente carente di motivazione in ordine al grado di gravità della, eventuale, correlata, alterazione funzionale, come pure di ogni approfondimento circa l’incidenza della patologia sull’idoneità richiesta per l’arruolamento nella Guardi di Finanza.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e il presupposto giudizio di inidoneità.

Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida, complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori, come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Carlo Parente, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.