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Rigetto trasferimento legge 104/92

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2012, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’ottemperanza

alla sentenza n. 6647/11 emessa dal TAR Lazio – Roma il 19 luglio 2011 e depositata il 25 luglio 2011;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6647/11, emessa il 19 luglio 2011 e depositata il 25 luglio 2011, con cui il TAR Lazio – Roma ha annullato la nota prot. n. GDAP – 0065994-2011 del 16 febbraio 2011 ritenendo illegittimo il presupposto (mancanza della continuità assistenziale) ivi richiamato a fondamento del diniego dell’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 proposta da OMISSIS;

Considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato, infatti, che il Ministero della Giustizia non ha eseguito la statuizione giurisdizionale in esame non avendo emesso, sulla base delle indicazioni provenienti dalla sentenza n. 6647/11, un provvedimento in merito all’istanza di trasferimento definitivo ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal ricorrente;

Considerato che non costituiscono idonea attuazione del giudicato, per il loro carattere provvisorio, i provvedimenti di assegnazione del 12 ottobre 2011 e del 19 dicembre 2011;

Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere il ricorso e, per l’effetto, ordinare al Ministero della Giustizia di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 6647/11 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;

Ritenuto, poi, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, di nominare, nell’ipotesi di persistente inottemperanza dell’amministrazione intimata, un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il quale, anche a mezzo di funzionario designato con atto formale, provvederà all’esecuzione del giudicato nel termine successivo di trenta giorni;

Ritenuto, infine, di dovere condannare il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 6647/11 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;

2) nell’ipotesi di persistente inottemperanza dell’amministrazione intimata nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il quale, anche a mezzo di funzionario designato con atto formale, provvederà all’esecuzione del giudicato nel termine successivo di trenta giorni;

3) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.