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Non idoneità concorso Carabinieri per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3309 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva

-del provvedimento con il quale la p.a. resistente ha disposto la non idoneità del ricorrente al concorso per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 198° corso per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

-della clausola di cui all’art. 17, comma 7°, del bando di concorso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, ha partecipato al concorso di cui in oggetto.

Nel corso delle prove fisiche del giorno 4 marzo 2017, lo stesso riportava un “ -OMISSIS-”, con prognosi di trenta giorni.

Il predetto, pertanto, formalizzava la richiesta di differimento delle ulteriori prove ginniche.

La commissione procrastinava la prova al giorno 9 marzo 2017.

In quella data il ricorrente, attese le prescrizioni sanitarie riportate nel certificato medico sopra indicato, non veniva ammesso al prosieguo delle prove di efficienza fisica e, quindi, dichiarato inidoneo ed escluso dal concorso.

Avverso tale determinazione il predetto ha reagito con il presente ricorso giurisdizionale affidato ad un unico articolato motivo di gravame con contestuale richiesta di istanza cautelare, anche monocratica.

Con Decreto Presidenziale n. 1361/2016 il ricorrente veniva ammesso, con riserva, alla successiva prova scritta.

L’Ordinanza collegiale n. 3331/2016, confermava il suindicato Decreto Presidenziale ed ammetteva, altresì, il ricorrente a sostenere la prova ginnica non effettuata, fissando, all’udienza del 14 giugno 2017, la discussione del merito del ricorso.

In prossimità della indicata udienza, la parte ricorrente depositava in atti la prova dell’avvenuto superamento delle prove cui il predetto era stato ammesso con riserva e la copia della graduatoria finale del concorso, in cui lo stesso era stato graduato al 19° posto bis.

Osserva il Collegio.

Il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla ulteriori prove ginniche e quindi escluso dal concorso, perché, in relazione al suo documentato stato patologico, lo stesso non è stato ammesso a sostenere le successive prove ginniche nella data successivamente individuata a mente dell’art. 11, comma 7 del bando.

L’amministrazione, nell’occasione, ha applicato la riportata previsione del bando che, nel tenore letterale, impedivano il differimento delle prove oltre il termine ultimo previsto per ciascuna valutazione.

In realtà, tale letterale applicazione della indicata lex specialis, contrasta con i principi di buona amministrazione e leale cooperazione tra le parti, nonché con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che le prove di concorso, che non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, possono e devono, in caso di gravi e giustificati motivi ( come nel caso di specie), essere procrastinate sino alla definizione dello stesso, non comportando tale differimento alcun pregiudizio alla par condicio degli altri concorrenti, né favorendo in alcun modo il candidato.

Per tali ragioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento contestato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione contestato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. 55 del 2014, complessivamente quantifica in euro 1.000,00 ( mille), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.