menu

Silenzio-rifiuto riconoscimento diritto cognizione ed estrazione documenti richiesti

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2017, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 25 c. 4 L. 241/90 con riferimento all’istanza di accesso ex artt. 22 e ss L. 241/90 (come modificata dalla L. 15/2005) recapitata all’Amministrazione a mezzo racc.ta a.r. il 10.4.2017 e non riscontrata, per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla cognizione ed estrazione in copia integrale dei documenti richiesti e conseguente emanazione dell’ordine di esibizione, mediante estrazione in copia ex art. 25 L. 241/90.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Il ricorrente premette di aver partecipato ad una procedura concorsuale indetta dal Ministero dell`Interno, di averne contestato l`esito in sede giurisdizionale, di aver richiesto con istanza ex art. 24 legge 241/90 la documentazione relativa alle operazioni contestate al predetto Ministero, il quale ha consegnato parte di quanto richiesto, rappresentando che altra parte della documentazione [quella relativa alle caratteristiche costruttive dello strumento di proprietà RFI, alla sua omologazione e taratura; oltre ai dati sul suo utilizzo] doveva essere richiesta alla predetta società; di aver rivolto a quest`ultima in data 10.4.2017 una richiesta di accesso rimasta a tutt`oggi inesitata.

Con il ricorso in esame il predetto agisce in giudizio ex art. 116 CPA per conseguire l`accesso agli atti predetti lamentando l`illegittimità dell`inerzia serbata da RTI in violazione degli art. 22 e segg. Legge 241/1990 ed eccesso di potere sotto diversi profili.

La società in parola, ritualmente evocata in giudizio, non si costituita in giudizio per difendere il proprio operato.

Non sono pertanto state addotte – ne` sono ravvisabili – ragioni che giustifichino la mancata esibizione della documentazione in parola, di cui il ricorrente aveva richiesto l`accesso al fine di difendere in giudizio le proprie posizioni. Risulta infatti incontestabile che l ricorrente ha un interesse diretto concreto ed attuale ad ottenere la documentazione attestante il funzionamento dello strumento ed il suo efficace utilizzo nella procedura selettiva in contestazione, la cui correttezza costituisce oggetto di controversia, risultando questi necessari per la difesa in giudizio dei propri interessi.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti predetti.

Le spese di giudizio vanno poste a carico della società RFI che, con la propria inerzia, ha reso necessaria la proposizione del presente giudizio; vanno invece compensate nei confronti dell`Amministrazione resistente che ha tempestivamente provveduto per la parte di sua competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l`effetto, ordina alla RFI l’esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna RFI a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura di complessive euro 500,00. Spese compensate nei confronti del Ministero resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.