SENTENZA
sul ricorso n. 8044 del 2001, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente presso il cui studio sito in Roma, Via degli Scipioni n.52 è elettivamente domiciliato;
contro
- a) il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore;
- b) il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona comandante pro-tempore;
- c) il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede di Roma, ubicata in Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;
per l’annullamento:
1) della determinazione del 23 aprile 2001 con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo in sede di visita medica per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza quale allievo finanziere;
2) di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della controversia;
Relatore alla Camera di Consiglio del 28 novembre 2001 il dottor Giuseppe Sapone; uditi altresì i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Contesta il ricorrente – sotto i profili dell’eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta nonché della violazione della normativa che disciplina il profilo sanitario in materia di idoneità al Servizio Militare – la legittimità dell’avversata determinazione, con la quale il medesimo è stato escluso dalla selezione per l’arruolamento quale allievo finanziere in quanto in sede di accertamenti sanitari è stato giudicato non idoneo per “Morso crociato bilaterale”.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso – chiamato alle Camere di Consiglio del 26 luglio 2001 e del 17 ottobre 2001 per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene ritenuto per la decisione del merito all’odierna Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della l. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta fondatezza del proposto gravame.
E’ infatti noto che l’art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205) citata disposizione consente all’adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata “la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, di definire il merito della causa con “sentenza succintamente motivata”.
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere “in forma semplificata”.
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la manifesta fondatezza del ricorso all’esame è rappresentata dall’esito degli accertamenti medico-legali ai quali questa Sezione, con ordinanza n. 777 del 26 luglio 2001, ha deciso di sottoporre l’interessato presso l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al fine di verificare la fondatezza dei presupposti dalla pubblica Autorità assunti a fondamento dell’avversata determinazione.
E’ infatti noto che le verificazioni, le quali tendono all’accertamento di un presupposto di fatto – in genere quello posto dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento – ben sono esperibili nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l’esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).
Le risultanze della verificazione come sopra disposta hanno evidenziato che l’interessato è risultato in possesso dell’idoneità fisica per l’arruolamento quale allievo finanziere ai sensi del D.M. 17/5/2000.
Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9 della l 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.