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Riconoscimento attribuzione Direzione Casa circondariale

SENTENZA

sul ricorso n. 10267/1999 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 52.

contro

il Ministero di grazia e giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

e nei confronti di

-OMISSIS-, n.c.

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente a vedersi attribuita la reggenza della Direzione della Casa circondariale di Cagliari.

e per l’annullamento

del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale l’Ufficio centrale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha nominato il -OMISSIS- direttore reggente della Casa circondariale di Cagliari, nonché della nota prot. n. 071885/179/PS del 10.5.1999 a firma del direttore dell’Ufficio centrale del personale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie proposte dalle parti a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 14 novembre 2001, la relazione del Consigliere Guido Salemi e uditi, altresì, l’avv. Sciacca, per delega dell’avv. Parente, per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Varrone per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 10 luglio 1999, il -OMISSIS-, inquadrato nella IX qualifica funzionale con funzioni di direttore titolare della casa circondariale di Oristano e di reggente della casa di reclusione di Is Arenas (Cagliari), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale l’Ufficio centrale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha nominato il -OMISSIS- direttore reggente della casa circondariale di Cagliari.

Premesso che, in data 23 settembre 1998, l’Amministrazione chiedeva di conoscere la disponibilità di coloro che avendone i requisiti, fossero intenzionati ad assumere la titolarità (o la reggenza) della direzione della summenzionata casa circondariale e che a tale richiesta rispondeva favorevolmente, nutrendo, per i notevolissimi titoli di merito e servizio posseduti, un’aspettativa più che legittima all’assunzione dell’incarico, il ricorrente ha dedotto avverso il provvedimento impugnato le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2001, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

  1. Il -OMISSIS-, inquadrato nella IX qualifica funzionale con funzioni di direttore titolare della casa circondariale di Oristano e di reggente della casa di reclusione di Is Arenas (Cagliari), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale l’Ufficio centrale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha nominato -OMISSIS- direttore reggente della casa circondariale di Cagliari.
  2. Sono infondati i primi due motivi di censura.

2.1. Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio risulta che l’Amministrazione si è trovata nella necessità di ricoprire con urgenza il posto vacante di direttore della Casa circondariale di Cagliari e a tal fine, in data 23 settembre 1998, ha diramato un fonogramma con cui ha invitato i primi primi amministrativi e i direttori coordinatori di IX qualifica funzionale a voler dare la propria disponibilità ad assumere la direzione o reggenza di detto Ufficio.

Stante l’urgenza connessa a tale incombente, si giustifica che l’Amministrazione abbia derogato alla procedura di mobilità interna prevista dall’art. 4 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 e del D.M. 30 novembre 1991.

2.2. Parimenti infondata si palesa la censura di violazione del principio dell’avviso di inizio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, giacché gli interessati sono stati posti nella condizione di partecipare alla procedura di trasferimento.

  1. Per contro, è fondato il terzo ed ultimo motivo di doglianza.

Nel summenzionato fonogramma  del 23 settembre 1998 l’Amministrazione aveva rappresentato “che le istanze che perverranno saranno attentamente valutate in comparazione tra esse al fine di consentire un’accurata analisi delle pregresse professionalità in rapporto alle esigenze operative della struttura penitenziaria di Cagliari”

Dalla documentazione in atti (cfr. nota del 15 giugno 2001 inviata dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a seguito dei chiarimenti istruttori richiesti con ordinanza presidenziale n. 238 del 21 maggio 2001) emerge che tale vincolo, che pure l’Amministrazione si era espressamente data e che, del resto, deve contraddistinguere il trasferimento dei pubblici dipendenti, anche quando l’Amministrazione ritenga di far ricorso al procedimento di trasferimento d’ufficio in luogo di quello paraconcorsuale (così, C.d.S., sez. IV, 18.4.1991, n. 289), non è stato rispettato.

L’Amministrazione ha, infatti, chiarito che, avvalendosi della propria discrezionalità, ha designato, quale direttore reggente del predetto ufficio, l’allora direttore reggente della casa circondariale di Alghero, “tenendo presente, peraltro, che -OMISSIS- risultava essere titolare della casa circondariale di Oristano nonché reggente della direzione della  casa di reclusione di Is Arenas”.

Siffatta valutazione è illegittima, perché la posizione del ricorrente è stata sacrificata in nome di esigenze cui l’Amministrazione avrebbe potuto fare fronte con distinte ed appropriate misure organizzative, mentre, operando nel modo che si è detto, l’Amministrazione ha dato l’impressione di favorire l’aspirazione di altro dipendente, in danno di chi, come il ricorrente, vantava in ipotesi titoli poziori.

  1. In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ma restando salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese e gli altri oneri del giudizio possono essere compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, accoglie il ricorso come in epigrafe proposto da -OMISSIS- e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione..

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.