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Non idoneità arruolamento Vigili del Fuoco per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10480 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in seno alla procedura, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, all’arruolamento nei Vigili del Fuoco, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi i verbali di visita medica tra cui il n. 73, del 13.5.2014, menzionato nel provvedimento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Il ricorrente impugna il provvedimento n. -OMISSIS-con cui è stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco di cui al decreto ministeriale n. 3747 del 2007, sulla base degli esiti della visita di accertamento della permanenza dei requisiti di cui al verbale della Commissione medica n. 73 del 13.5.2014– anch’esso oggetto di impugnativa –in cui è stato riscontrato “-OMISSIS-” che costituisce causa di idoneità contemplata dall’art. 1 co. 1 lett e) del Decreto Ministero dell’Interno del 11.3.2008 n.78.

Con ordinanza n. 9428 del 4.9.2014 il Collegio ha disposto una verificazione, rimessa all’Ospedale Militare “Celio” con sede in Roma, volta ad accertare, mediante un nuovo accertamento audiometrico, l’effettiva sussistenza dell’imperfezione prevista dall’art. 1, comma e) del predetto DM n.78.

La Sezione, infatti, condivide l’orientamento del giudice d’appello che ha ritenuto che il giudizio formulato a seguito degli accertamenti sanitari, costituisce una valutazione tecnico/discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità nel caso, come quello degli esiti di un esame oculistico, non sussiste l’ostacolo dell’irripetibilità della valutazione compiuta dalla commissione medica e dunque è possibile apprezzare secondo parametri oggettivi il percorso diagnostico seguito dall’amministrazione per giungere all’accertamento (Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6145).

La verificazione è stata eseguita in data 31.10.2014, con esito favorevole al ricorrente, in quanto a seguito degli accertamenti tecnici disposti, è stato ritenuto esente dall’imperfezione sopraindicata (vedi relazione depositata in data 5.11.2014).

Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti/errore sui presupposti denunciato nell’unico, articolato, motivo di censura, e va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l’effetto dell’atto impugnato, come già disposto dalla Sezione in numerosi casi analoghi (vedi, tra tanti, di recente, T.A.R. Lazio Sez. I bis, 21-01-2014, n. 763 nonché 09-01-2014, n. 251 e 253, nonché con specifico riferimento a deficit nel campo visivo, T.A.R. Lazio Sez. I bis, 16.11.2012, n. 9485).

Quanto alle spese di giudizio, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate come in dispositivo. Alla medesima Amministrazione vanno addossate, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, anche le spese relative al compenso del soggetto verificatore, nella misura di €. 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge, nonché al pagamento del compenso spettante al soggetto verificatore, nella misura di €. 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.