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Non idoneità arruolamento VFP1 per patologia

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4214 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Enrico Tedeschi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento datato e notificato in data 8.1.2014, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato alla ricorrente la non idoneità all’arruolamento in qualità di VFP1 nell’Esercito Italiano, con la seguente motivazione:”-OMISSIS-“, circostanza che ha comportato l’attribuzione del coefficiente AU3”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica, non cognito, redatto dall’apposito Collegio Medico per l’accertamento dei requisiti di idoneità di cui al D.M: n. 114, del 4 aprile 2000 in combinato disposto con la Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 e succ. mod..

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato e notificato in data 8 gennaio 2014, con cui il Ministero della Difesa ha comunicato alla ricorrente la non idoneità all’arruolamento in qualità di VFP1 nell’Esercito Italiano con la seguente motivazione: “-OMISSIS-”, circostanza che ha comportato l’attribuzione del coefficiente “AU3”;

Considerato che la ricorrente contesta tale giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo che il provvedimento adottato dall’Amministrazione è frutto di un travisamento dei fatti;

Considerato che con atto notificato il 21 maggio 2014, depositato il 30 maggio 2014, la ricorrente ha proposto istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo, ribadendo la richiesta di disporre una verificazione al fine di accertare l’idoneità della ricorrente;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza collegiale istruttoria n. 6592/2014 disponeva visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del Codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità per mezzo di apposita commissione medica;

Considerato che in data 18 novembre 2014 il suddetto Dipartimento ha provveduto a depositare presso la Segreteria della Sezione copia del verbale della disposta verificazione effettuata in data 11 novembre 2014, da cui si rileva che la Commissione medica, all’atto della verificazione, non ha rilevato a carico della ricorrente la causa di esclusione, ritenendo inoltre che alla condizione riscontrata di “-OMISSIS-” possa essere attribuito un coefficiente AU1, compatibile con il giudizio di idoneità al servizio militare previsto per i volontari in ferma prefissata di un anno;

Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per la ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate, con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.