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Annullamento concorso Esercito per mancato scorrimento graduatoria vincitori preesistente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9506 del 2005, proposto da:
OMISSIS rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Angelica Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie, 96;

contro

Ministero della Difesa – Direzione Generale Personale Militare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica;

nei confronti di

OMISSIS;

per l’annullamento, previa sospensione,

1) quanto al ricorso:

– del bando di concorso del Ministero della Difesa, datato 10 giugno 2005 e pubblicato in G.U., 4 s.s. n. 48 del 17 giugno 2005, nella parte in cui il Direttore Generale per il Personale Militare ha indetto il concorso per titoli, per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e commissariato dell’Esercito;

– di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compresi:

a) la richiesta di autorizzazione ad assumere, sconosciuta per estremi e data, inoltrata dal Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 39 della l. n. 449/1997;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sconosciuto per estremi e data, con cui è stata autorizzata l’assunzione di personale di cui al sopracitato bando, ai sensi dell’art. 39 della L.n. 449/1997;

c) gli atti istruttori, sconosciuti per estremi e data, all’uopo redatti, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 449/1997, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica

nonché per la declaratoria del diritto

dei ricorrenti all’arruolamento in servizio permanente, ruolo speciale, Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito Italiano;

2) quanto ai motivi aggiunti:

– del bando di concorso del Ministero della Difesa, datato 18 maggio 2006 e pubblicato in G.U., 4 s.s. n. 39 del 23 maggio 2006, nella parte in cui il Direttore Generale per il Personale Militare ha indetto il concorso per titoli, per il reclutamento di tredici sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito Italiano;

– della graduatoria non cognita con cui sono stati nominati vincitori del concorso indetto dal Ministero della Difesa, datato 10 giugno 2005 e pubblicato in G.U., 4 s.s. n. 48 del 17 giugno 2005, per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito Italiano;

– dei decreti di nomina ad ufficiale dei ruoli speciali “Arma di Amministrazione e Commissariato” dell’E.I., non cogniti, relativi ai vincitori del sopramenzionato concorso pubblicato in G.U., 4^ s.s. n. 48, del 17 giugno 2005

e per la declaratoria del diritto

dei ricorrenti all’arruolamento in servizio permanente, ruolo speciale “Arma di Amministrazione e Commissariato” dell’Esercito Italiano.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4311/2006 del 26.7.2006;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 14 ottobre 2014 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i sottotenenti di complemento dell’Esercito Italiano in epigrafe chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso del 10.6.2005 e degli atti presupposti e collegati – nonché la declaratoria del loro diritto all’assunzione – relativi al concorso per 24 sottotenenti in s.p.e. del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito (con riserva di posti in favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli).

I ricorrenti, specificando di avere già superato le prove selettive di cui ad un precedente bando del 2004 per 24 sottotenenti in s.p.e. per il medesimo Corpo, collocandosi tra i vincitori, evidenziavano che l’Amministrazione non aveva proceduto alla loro nomina per sopravvenute ragioni di contenimento della spesa pubblica, saturando solo la riserva di 14 posti disposta in favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli e che i relativi atti erano stati impugnati avanti a questo Tribunale, con ricorso all’epoca ancora pendente.

Premesso ciò, i ricorrenti, lamentando che l’Amministrazione aveva dato luogo ad un nuovo concorso – di cui all’impugnato bando – invece di procedere allo “scorrimento” della precedente graduatoria, nonostante istanze degli interessati in tal senso e fin’anche interrogazioni e interpellanze parlamentari sul punto, esponevano in diritto, in sintesi, quanto segue.

1) Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 22, della l. n. 537 del 24.12.1993 nonché dell’art. 1, commi 100 e 102, della l. n. 311/2004. Violazione dei principi di economicità ed efficienza del procedimento amministrativo, consacrati nell’art. 97 della Costituzione e specificati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 487/1994. Difetto assoluto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 7, 19, comma 1 e 21, comma 4, del d.lgs. n. 487/1994”.

L’Amministrazione non aveva tenuto conto della normativa che manteneva la validità delle graduatorie di precedenti concorsi per diciotto mesi, di cui all’art. 15, comma 7, dpr n. 487/94, come prorogato dall’art. 1, comma 100, l. n. 311/04.

Inoltre, i ricorrenti erano già “vincitori” e non semplici “idonei” nel precedente concorso ed erano stati esclusi dall’assunzione solo per problemi finanziari sopravvenuti richiamati dall’Amministrazione. Ne conseguiva che, una volta venuto a sussistere nuovamente l’interesse dell’Amministrazione ad assumere – in deroga al c.d. “blocco delle assunzioni” per ragioni di rilevanza e urgenza, di cui all’art. 1, comma 96, l. n. 311/04 e all’art. 39, comma 3-ter, l. n. 449/97 – il decorso del tempo non poteva ridondare a danno dei precedenti vincitori e la medesima Amministrazione doveva procedere allo scorrimento della precedente graduatoria – anche ai sensi degli artt. 19 e 21 dpr n. 487/94, considerato che i requisiti richiesti erano identici – o quantomeno motivare la sua scelta di indire una nuova procedura concorsuale.

Con successivi e distinti atti di motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti originari nonché il ricorrente Schipani chiedevano anche l’annullamento, previa sospensione, di un ulteriore bando per 13 sottotenenti per il Corpo in questione nonché della graduatoria nel frattempo approvata per il concorso di cui al bando impugnato con il ricorso introduttivo, evidenziando l’illegittimità simile e derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo, secondo le relative censure che riportavano in termini.

I ricorrenti, poi, illustravano ulteriormente le proprie tesi in una memoria per la camera di consiglio.

Con l’ordinanza in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare.

In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti depositavano una memoria ad ulteriore sostegno delle proprie tesi, richiamando anche giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa Sezione che concludevano in termini secondo quanto prospettato nel gravame.

Alla pubblica udienza del 14.10.2014 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, al non più sommario esame proprio della presente fase, prendendo atto dell’intervenuto orientamento giurisprudenziale sostanzialmente difforme a quanto ritenuto in fase cautelare, rileva la fondatezza del gravame nei termini che si vanno a precisare.

Come rilevato dal Consiglio di Stato – per fattispecie del tutto identica a quella in esame – nella sentenza della Sezione Quarta n. 1476/12 (che riformava proprio una delle sentenze richiamate nell’ordinanza cautelare in epigrafe che rigettava la domanda sul punto dei ricorrenti), “…in tema di utilizzazione di una graduatoria finale di un concorso pubblico, già l’articolo 8 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, riguardante il conferimento dei posti disponibili agli idonei nei concorsi per gli impieghi civili nello Stato, sostanzialmente contempla una facoltà per l’Amministrazione, e non già un obbligo, di scorrimento della graduatoria dei candidati collocatisi in posizione utile, prevedendo sia la possibilità di assumere entro il numero di posti originariamente messi a concorso il candidato collocatosi in posizione successiva al vincitore nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di quest’ultimo, sia la possibilità di assumere altri candidati eccedenti il numero dei posti messi a concorso collocati in posizione non utile ma giudicati comunque “idonei”, ossia capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, e sempreché i relativi posti siano vacanti e la loro copertura avvenga, nel caso di posti appartenenti all’ex carriera direttiva, in misura non superiore al 10% del numero di posti messi a concorso. Risulta ben evidente che, in tale contesto, non può per certo sostenersi l’esistenza in capo al soggetto interessato allo scorrimento della graduatoria concorsuale di un proprio diritto soggettivo in tal senso, ma di una posizione qualificata al legittimo esercizio di un’azione amministrativa ex lege connotata da consistente discrezionalità, indefettibilmente assoggettata a puntuali e inderogabili presupposti di fatto (definitiva esistenza della graduatoria; identità del posto da coprire; sopravvenienza della vacanza e disponibilità del posto) e che – soprattutto – va intrinsecamente riguardata come eccezionale, posto che comunque consente la copertura di posti in deroga all’esperimento di una nuova procedura concorsuale. Deve dunque concludersi nel senso che i vincitori di un pubblico concorso – e, a fortiori, i candidati non vincitori ma risultati idonei – non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l’Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso, ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina. In linea di principio, va pure ribadito che l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà, e non già un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria; sicché – sempre in linea di principio – può senz’altro reputarsi non prioritaria la copertura del posto di cui trattasi; e, del pari, possono essere ravvisate ragioni che depongano, se del caso, a favore dell’espletamento di un nuovo concorso (cfr., in tal senso, ad es., Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2004 n. 1517). Sempre in linea di principio, il Collegio condivide pure l’assunto di Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 1999 n. 493, secondo cui l’istituto della proroga della validità delle graduatorie concorsuali di per sé non potrebbe applicarsi alle procedure di arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi militari, essendo l’arruolamento stesso disciplinato da leggi speciali, in coerenza del resto con la peculiarità del rapporto di lavoro militare, espressamente riconosciuta dall’art. 2, comma 4, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 (e, ora, dall’art. art. 3, comma 1, T.U. 30 marzo 2001 n. 165 e, soprattutto, dall’art. 621 e ss. del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66). A giustificazione di ciò si afferma che il reclutamento del personale militare indefettibilmente esige l’accertamento in capo all’interessato dell’attualità dei prescritti requisiti di efficienza e di idoneità psico-fisica ed attitudinale: condizioni, queste, non sempre compatibili con l’assunzione di idonei in precedenti selezioni concorsuali (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2004 n. 10644). Tuttavia, gli assunti testè riportati e ribaditi come intrinsecamente condivisibili, trovano un limite nelle leggi di carattere eccezionale che, per motivi di contenimento della spesa pubblica (motivi che, per certo, ineriscono al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa, enunciato dall’art. 97 Cost.), impongono alle pubbliche amministrazioni – ivi espressamente compresa quella militare – la proroga di validità e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora in essere ai fini di nuove assunzioni in luogo dell’emissione di ulteriori bandi concorsuali. In tal senso va pertanto evidenziato che l’art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per il 2004) dispone che “i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno”; e, a sua volta, l’art. 1, comma 100, della L. 31 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005), dispone che “i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio”. Non può dubitarsi che all’epoca dei fatti di causa anche l’Amministrazione della Difesa è stata assoggettata a un regime di limitazioni nelle proprie assunzioni: circostanza, questa, comprovata non soltanto dall’esposizione dei fatti stessi, dalla quale per l’appunto consta che le graduatorie utili dei vari concorsi banditi nel tempo e ai quali” – il ricorrente – “ha partecipato sono state sistematicamente decurtate, ma anche dall’immediata lettura delle disposizioni di legge collegate a quelle testè riportate, posto che dal combinato disposto dei commi 93 e 94 del predetto art. 100 della L. 311 del 2004 consta che al personale delle Forze Armate non è stato applicato l’obbligo di riduzione degli organici del 5% altrimenti imposta a tutte le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, mentre per quanto attiene al divieto “di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato” imposto dal comma 95 dello stesso articolo, non risulta correlativamente contemplata alcuna specifica deroga riferita alla categoria di personale in servizio permanente contemplata dal bando impugnato dal ricorrente, posto che il comma medesimo, sempre per quanto segnatamente attiene al personale delle Forze Armate, fa salva l’autorizzazione alle assunzioni contemplate dal D.P.R. 25 ottobre 2004 e fa –altresì – salve le assunzioni “connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla L.14 novembre 2000 n. 331, al D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215 ed alla L. 23 agosto 2004 n. 226”, ossia riguardanti le nuove categorie di personale a ferma breve e a ferma prolungata immesso in servizio in sostituzione di quello di leva, salva comunque restando la “priorità”, per le autorizzazioni di volta in volta emanate, dell’ “immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale” (cfr. comma 97 art. cit.). Se questo è dunque il contesto normativo in cui sono avvenuti i fatti di causa, non è davvero dato di vedere il motivo per cui nella specie l’Amministrazione della Difesa ha – in un lasso di tempo invero ristretto, in via del tutto asistematica e con complessiva diseconomia di tempo e di risorse finanziarie – dapprima bandito dei concorsi per la copertura di posti di ufficiali in s.p.e., riducendo successivamente il numero di posti stessi in dipendenza delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nondimeno bandendo poi, a breve distanza di tempo e non appena risultava possibile la copertura di ulteriori posti, nuovi concorsi ricusando di applicare la suesposta disciplina di proroga triennale della validità delle graduatorie non ancora esaurite. In tal modo, l’Amministrazione della Difesa ha infatti con ogni evidenza non solo disatteso le esigenze di speditezza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa imposte dall’anzidetto art. 97 Cost., ma ha anche concomitantemente inciso, in termini negativi, sulla stessa, materiale possibilità data dall’art. 51 Cost. a tutti i cittadini di partecipare ai pubblici concorsi. Anche quest’ultima disciplina di fonte costituzionale non può, infatti, dirsi correttamente attuata mediante sequenze del tutto arbitrarie di provvedimenti che sistematicamente eludono il completo utilizzo delle graduatorie concorsuali pur ancora disponibili costringendo ripetutamente gli interessati, sebbene risultati vincitori di concorso, a partecipare a nuovi procedimenti di scelta del personale da assumere. Risulta altrettanto evidente che tale modo di operare influisce negativamente sulla stessa complessiva credibilità e affidabilità dell’Amministrazione militare nei riguardi della platea degli aspiranti agli impieghi nell’Amministrazione medesima. Né va sottaciuto che la stessa esigenza di fondo enunciata dalla giurisprudenza a conforto dell’inapplicabilità, in linea di principio, dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali nei confronti dell’Amministrazione della Difesa, ossia la necessità di salvaguardare l’attualità dei prescritti requisiti di efficienza e di idoneità psico-fisica ed attitudinale, ben può essere parimenti ed efficacemente conseguita subordinando le assunzioni in servizio mediante scorrimento della graduatoria ad un puntuale rinnovo degli accertamenti psico-fisici dei candidati di volta in volta collocati in posizione utile (adempimento, questo, per certo molto più celere rispetto all’indizione di un nuovo concorso). Deve dunque da tutto ciò concludersi nel senso che” – il ricorrente in quella sede – risulta titolare di una pretesa qualificata alla legittimità dell’azione amministrativa: legittimità che si sostanzia nell’esigenza del rispetto della disciplina che, per ben evidenti motivi di contenimento della spesa pubblica e di celerità dei procedimenti di assunzione del personale, imponeva all’epoca dei fatti di causa anche all’Amministrazione militare, se autorizzata a coprire nuovi posti nei propri organici, il previo scorrimento delle graduatorie concorsuali appositamente prorogate in luogo dell’immediata indizione di ulteriori procedure concorsuali.”.

Tale assunto risulta poi confermato in linea di principio da altre sentenze, tra cui spiccano quella della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, n. 6247 del 27.12.2013 e, ancor più nei termini, quella, recentissima, di questa Sezione, n. 10318 del 14.10.2014, secondo la quale “…sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, la Sezione si è già espressa con la sentenza n. 2801/2014, alla quale fa quindi espresso riferimento, tenendo ben presente le condizioni che, secondo la più avvertita giurisprudenza, giustificano le ipotesi derogatorie alla regola generale dello scorrimento. Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso. Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”. Venendo al caso in esame, va verificato se l’Amministrazione della Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 5 agosto 2013. A tale quesito il Collegio ritiene che vada data risposta negativa. Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per l’ammissione all’11° corso annuale di Allievi Marescialli del ruolo Ispettori nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace. Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti…”.

Applicando alla presente fattispecie le su esposte conclusioni, che il Collegio condivide, e in assenza di deduzioni sul punto da parte dell’Amministrazione della Difesa, pur ritualmente intimata, nel caso di specie si ritiene di concludere come dedotto nella su richiamata sentenza n. 1476/12 del Consiglio di Stato.

Pertanto, il Collegio evidenzia che l’interesse fatto sostanzialmente valere nel presente giudizio dai ricorrenti non si configura come integralmente e meramente demolitorio dei procedimenti concorsuali indetti con i bandi impugnati e della graduatoria “ridotta” di cui al primo concorso, ossia con l’anzidetto decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa in data 10 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. – 4^ Serie Speciale, n. 48 del 17 giugno 2005 e del bando di concorso del Ministero della Difesa, datato 18 maggio 2006 e pubblicato in G.U., 4 s.s. n. 39 del 23 maggio 2006, recanti rispettivamente l’indizione di un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 24 e 13 sottotenenti in servizio permanente del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito Italiano. Tali atti devono infatti essere rimossi limitatamente al loro effetto preclusivo nei confronti dello scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso superato dai ricorrenti, con la conseguente loro collocazione in posizione utile: scorrimento autorizzato dapprima per effetto dell’art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003 n. 350 e, quindi, per il triennio per effetto dell’art. 1, comma 100, della L. 31 dicembre 2004 n. 311 per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Come rilevato dal Consiglio di Stato (n. 1476/12 cit.), “…Il Collegio non sottace che tale scorrimento avrebbe dovuto essere, di per sé, effettuato prima di bandire il nuovo concorso. Tuttavia, in dipendenza della circostanza che la validità delle graduatorie in essere risulta prorogata ex lege per un consistente arco di tempo e che pertanto l’Amministrazione militare ben può provvedere in tale periodo a rimuovere gli effetti antigiuridici del proprio pregresso operato, è ragionevolmente possibile provvedere allo scorrimento di graduatoria nei riguardi degli attuali ricorrenti attribuendo a questi, nell’ipotesi di loro incorporamento, la stessa anzianità assoluta dell’ultimo candidato vincitore e assunto per effetto del predetto bando concorsuale dd. 10 giugno 2005, senza corresponsione di arretrati stipendiali ma con integrale ricostruzione di carriera all’atto dell’incorporamento medesimo. Il soprannumero conseguente al posto in organico così attribuito ai ricorrenti dovrà poi essere recuperato dall’Amministrazione della Difesa alla prima occasione utile mediante riduzione di una unità dei posti appartenenti allo stesso grado e Corpo e resi oggetto di bando concorsuale dopo la pubblicazione della presente sentenza.

L’incorporamento dei ricorrenti è comunque subordinato al positivo superamento da parte degli interessati delle prove fisiche e psico-attitudinali necessarie per l’accertamento dei relativi requisiti per l’accesso al servizio nel grado di sottotenente in s.p.e. dell’Esercito italiano e nelle mansioni del Corpo di appartenenza: prove che dovranno essere espletate in Roma presso l’Ospedale Militare Celio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti suddetti, potendosi dichiarare in parte gli stessi motivi aggiunti, laddove tendenti all’annullamento della graduatoria finale del “primo” concorso impugnato, improcedibili per carenza di interesse, non rimanendo lese le posizioni giuridiche dei candidati vincitori diversi dai ricorrenti e conseguente non necessità di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.

La specificità della questione trattata consente l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nel limite dell’interesse dei ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.