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Non idoneità arruolamento Polizia Penitenziaria per patologia

Sentenza

sul ricorso n.  12688 del 2004, proposto da -OMISSIS- , rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Emilia n. 81

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

1) del provvedimento del 29.9.2004, notificato in pari data, con cui la Commissione Medica per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici del Ministero della Giustizia per l’arruolamento di volontari in ferma breve – anno 2004 – con possibilità di transito, al termine della ferma triennale, nei ruoli del Corpo di P.P., ha giudicato il ricorrente non idoneo all’arruolamento de quo con la seguente motivazione: “iperbilirubinemia (Bil. Tot. 4.10) art. 123 lett. o”;

2) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi:  a) il D.M., ove emesso, mai visionato, con cui si è determinata la composizione della Commissione di selezione;  b) il profilo fisio-psico-attitudinale, non cognito, attribuito al ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’allegato 3, punto b, D.P.R. 332/1997; c) il provvedimento, non cognito, con cui la Commissione tecnica interministeriale, istituita ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 332/1997, ha approvato la graduatoria di cui alla lett. d, dell’allegato 3, D.P.R. 332/1997;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 20 giugno 2005 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito “con sentenza succintamente motivata” ove, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Ritenuto che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione lo giudicava non idoneo all’arruolamento in qualità di volontario in ferma breve con la seguente motivazione: “iperbilirubinemia (Bil. Tot. 4.10) art. 123 lett. o”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, chiedendone l’annullamento;

Ritenuto che si è reso necessario, alla luce dei motivi di ricorso articolati dal ricorrente, procedere ad un accertamento d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per la legittimità del provvedimento di cui sopra;

Considerato che, nell’ambito della relazione depositata agli atti a seguito di verificazione disposta con ordinanza n. 410-c del 2005, la prognosi è definita “ottima”, non comportante “alcuna limitazione neanche per quanto riguarda l’attività fisica e sportiva”, e, in ultimo, risulta espressamente esclusa l’esistenza di “controindicazioni ai compiti d’istituto per i quali il periziando ha concorso”;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, il giudizio di non idoneità e il conseguente decreto di esclusione dall’arruolamento sono illegittimi e, quindi, il ricorso va accolto;

Considerato, infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e C.P.A. nei termini di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 12688/2004 e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Ministero della Giustizia in data 29.9.2004 ed il decreto in data 22 dicembre 2004, con il quale il ricorrente è stato definitivamente escluso dall’arruolamento.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e C.P.A. nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.