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Non idoneità arruolamento militari volontari per patologia

S E N T E N Z A

sul  ricorso  n. 4329/2003 proposto  da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Emilia n. 81;

c o n t r o

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

del provvedimento in data 13/2/2003, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’arruolamento di 12.500 volontari in ferma breve nelle FF. AA. per l’anno 2003;

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale al provvedimento impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dall’istante a sostegno della propria pretesa;

Viste la propria ordinanza n. 375 del 28 maggio 2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la Camera di Consiglio del 22 ottobre 2003, il Cons. Francesco Giordano;

Udito, altresì, l’avv.    . Parente in delega dell’avv.      Parente;

Premesso, in fatto:

  • che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso, relativo all’arruolamento di 12.500 volontari in ferma breve nelle FF. AA. per l’anno 2003, con possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e del Copro Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con D.M. pubblicato nella G.U. n. 47 del 14/6/2002;
  • che l’interessato, sottoposto agli accertamenti dell’idoneità fisico-attitudinale, è stato giudicato dall’apposita Sottocommissione non idoneo ed escluso dall’arruolamento con la seguente motivazione: “Scoliosi ad “S” con angolo di deviazione dorsale destro-convesso di 18 ° (diciotto gradi)”;
  • che il ricorrente, con l’odierno gravame, ha impugnato l’atto specificato in epigrafe, deducendo le censure di eccesso di potere, sotto i profili dell’errore sui presupposti, dell’illogicità, della contraddittorietà, dello sviamento, del difetto ed insufficienza di istruttoria e dell’ingiustizia manifesta;
  • che la Sezione, con ordinanza n. 375 del 28 maggio 2003, ha disposto una verificazione, in contraddittorio tra le parti, al fine di acclarare la sussistenza o meno degli elementi di non idoneità riscontrati a carico del ricorrente;
  • che l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Cesare Gerin” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, all’uopo incaricato dal giudice amministrativo, ha sottoposto il ricorrente a nuovi accertamenti medico-legali, rilevando che “-OMISSIS- è risultato affetto da scoliosi ad “S” italica dorso-lombare dx e lombare sx non inabilitante. La misurazione degli angoli di curvatura ha fatto rilevare 14° dorsali e 15° lombari, il che colloca l’affezione di cui è portatore -OMISSIS- al coefficiente DUE LS che consente l’arruolamento”;
  • che, pertanto, il Collegio medico-legale ha concluso affermando che l’istante “ha i requisiti per l’arruolamento nella Guardia di Finanza”;
  • che, conseguentemente, sulla base delle risultanze favorevoli della predetta visita medica di revisione, la Sezione ritiene che possa procedersi alla definizione della controversia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
  • Ritenuto, infatti, che sussistono i presupposti per concludere nel merito l’odierno contenzioso, essendo emersa nelle more la manifesta fondatezza delle doglianze formulate dall’istante nell’atto introduttivo del giudizio;

Considerato, dunque, che occorre far luogo all’accoglimento del proposto gravame, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del censurato provvedimento;

Visto il comma 9° dell’art.21 L. n.1034/71, come introdotto dall’art.3, comma 1° della legge n.205/2000, in combinato disposto con i commi 4°, 5° e 6° dell’art.26 legge T.A.R., come recati dall’art.9 della nuova legge in materia di giustizia amministrativa, i quali contemplano la possibilità di definire, in forma semplificata, il giudizio nel merito, ove ne ricorrano i presupposti, in sede di decisione della domanda cautelare;

Sentiti i difensori delle parti e rilevato che non sussistono esigenze di integrazione del contraddittorio ovvero di ulteriori incombenti istruttori;

Ravvisata, infine, equa la determinazione di compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;

  1. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese   compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.