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Esclusione concorso Vigili del Fuoco per patologia

Sentenza

sul ricorso n. 2462 del 2003, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Angelica Parente, presso il cui studio è per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilia n. 81

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

  • del provvedimento n. 2743/500/173, assunto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali in data 6 dicembre 2002, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso a titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, in quanto giudicato non idoneo per “blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro”;
  • nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2003 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Contesta il ricorrente la legittimità dell’avversata determinazione di esclusione dal concorso precedentemente indicato – adottata in ragione della rilevata inidoneità dell’interessato per “ blocco di branca destra ed emiblocco anteriore sinistro ” – sulla base dei seguenti argomenti di censura:

  • Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta;
  • Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione. Irragionevolezza dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

  • Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all’odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia.

Ciò preliminarmente rilevato, la fondatezza del ricorso all’esame viene in considerazione alla luce dell’esito della visita di revisione alla quale la resistente Amministrazione dell’Interno – con ordinanza n. 210-C del 24 marzo 2003 – è stata invitata a sottoporre l’interessato presso il medesimo organo (quantunque in diversa composizione e con l’assistenza, se richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente) che aveva rassegnato il giudizio di non idoneità con la presente impugnazione avversato.

Va, in argomento, dato preliminarmente atto della sicura esperibilità, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, delle verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).

Quanto sopra rammentato, le risultanze dell’accertamento di revisione anzidetto hanno condotto alla formulazione di un conclusivo giudizio nel quale viene dato atto che “l’obiettività e gli esami strumentali eseguiti (elettrocardiogramma a riposo ed ecocardiogramma Doppler) non hanno evidenziato patologie strutturali, né alterazioni funzionali cardiovascolari significative, tali da configurare, allo stato attuale, una inidoneità alle mansioni de quo”.

Nel rilevare, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, l’infondatezza del presupposto di fatto sul quale risulta basato il giudizio di “non idoneità” dalla resistente Amministrazione posto a base dell’avversato provvedimento di esclusione, deve darsi conseguentemente atto della fondatezza del proposto gravame: all’accoglimento del quale accede l’annullamento delle determinazioni con esso impugnate.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 3, I comma, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.