menu

Non idoneità arruolamento Esercito per patologia

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 81; Interno Ministero;

contro

Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha determinato, in sede di visita gerarchica di revisione, l’inidoneità fisica del ricorrente all’arruolamento in qualità di Ufficiale in SPE nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano (concorso pubblicato in G.U. 4^ s.s. n. 47 del 19.6.2012);

– di ogni altro atto presupposto, conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di inidoneità deliberato dalla Commissione in prima istanza.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa con il quale si dichiara la inidoneità fisica del ricorrente all’arruolamento in qualità di Ufficiale in s.p.e. nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano per “esiti di frattura del malleolo peroneale dx con artrosi ed irregolarità della pinza tibio astragolica”;

Considerato che il ricorrente con atto notificato il 30 aprile 2013 ha proposto istanza di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento;

Considerato che il ricorrente contesta il suddetto accertamento deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 5439/2013 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità;

Considerato che con nota dell’8 luglio 2013 la suddetta Direzione Centrale di Sanità ha inviato il verbale della eseguita verificazione da cui si rileva che la Commissione a ciò preposta ha ritenuto il ricorrente affetto da “esiti di frattura del malleolo peroneale dx, in lieve diastasi della pinza malleolare, senza instabilità articolare e senza impegno funzionale in atto”, con conseguente attribuzione del coefficiente “2-LI”, corrispondente al cod. 207 dell’Elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali della Direttiva Tecnica approvata con decreto in data 5 dicembre 2005, modificato dal decreto 29 novembre 2010;

Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità si appalesano fondate, con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.0