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Riconoscimento diritto correspensione maggiorazioni retribuzione individuale di anzianità R.I.A

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15496 del 2000, proposto da:
OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pres.Cons.Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero del Commercio con L’Estero, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, n.c.;

per il riconoscimento

del diritto alla corresponsione delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), disciplinata dall’art. 9, 4° e 5° comma, del D.P.R. 17.1.1990, n. 44 (contratto del personale ministeriale prorogato al 31.12.1993), maturate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto della verificata acquisizione della prescritta esperienza professionale quinquennale, decennale e ventennale nel corso dei predetti anni 1991, 1992 e 1993;

e per la declaratoria

del diritto al pagamento delle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Pres.Cons.Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e di Ministero del Commercio con L’Estero;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, appartenenti ai ruoli del Ministero del Commercio con l’estero ed in quanto tali destinatari della normativa contrattuale recata dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernenti il comparto dei Ministeri ed altre categorie, di cui all’art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68” che disciplina infatti il rapporto di lavoro del personale statale per il triennio 1988/1990 (10 gennaio 1988/31 dicembre 1990 ) rappresentano:

che agli effetti dell’art. 7, primo comma, del decreto legge 19.09.1992, n. 384, convertito con legge 14.11. 1992, n. 438, gli accordi di comparto venuti a scadenza il 31.12. 1990, sono stati prorogati sino al 31.12.1993 essendo fissata la decorrenza dei nuovi accordi a partire dal 1^ gennaio 1994;

che essendo stata resa ultrattiva “ex lege” la scaduta disciplina contrattuale, conservano piena vigenza ed efficacia, per il periodo di proroga, gli istituti economici normati dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del D.P.R. 44/90 prevedenti la corresponsione di specifiche maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A), al maturare di 5, 10 e 20 anni di servizio nell’arco della vigenza contrattuale in misura proporzionale alla anzianità di servizio acquisita ed alla qualifica di appartenenza;

che gli stessi versano nelle condizioni previste dal contratto prorogato ex lege per aver maturato nel corso del 1991, 1992 e 1993 le prescritte anzianità di effettivo servizio ( quinquennali, decennali e ventennali) ed acquisito perciò il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni economiche di cui trattasi correlate alla qualifica funzionale di appartenenza;

che le disposizioni dettate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP – d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, con la circolare n. 103 del 30.12.1992, le quali in erronea interpretazione dell’art. 7 del convertito d.l. n. 384/1992 , escludono per l’arco temporale 1991-1993 da “qualsiasi beneficio economico aggiuntivo, in particolare dalle maggiorazioni retribuzioni individuali anzianità connesse at maturazioni determinate fasce di anzianità effettivo servizio che restano riconosciute per personale comparti interessati con modalità e decorrenze già stabilite per il triennio 1988/1990”, sarebbero da ritenersi illegittime per i motivi su cui gli stessi basano l’attuale il ricorso e cioè per:

I – VIOLAZIONE E FALSA APLLICAZIONE DELL’ART. 7, I COMMA, DEL D.L. 19.9.1992 N. 384, CONVERTITO CON LEGGE 14.11.1992, N. 438. VIOLAZIONE ART. 9, IV E V COMMA DEL D.P.R. 17.01.1990 , N. 44. VIOLAZIONE ART. 13 LEGGE 29.03.1983, N. 93. VIOLAZIONE ART. 72 DECRETO LEGISLATIVO 3.2.1993, N . 29. VIOLAZIONE PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO.

Evidenziano gli istanti, dopo cenni riepilogativi delle innovazioni derivanti dal passaggio delle soppresse classi economiche e scatti biennali alla retribuzione individuale di anzianità che la durata del contratto il cui “arco temporale” aveva come originario termine di efficacia il 31 dicembre 1990, è stata estesa al nuovo termine finale del 31 dicembre 1993; dopo aver fornito puntuali riferimenti anche giurisprudenziali in tema di ultrattività delle clausole retributive, evidenziano:

che l’art. 7, 1^ comma, D.L. 384/92, contiene il riconoscimento delle ulteriori rivendicazioni economiche fatte valere dalle parti sindacali ed estese sino alla data del 31.12.1993, e non può neppure ipotizzarsi una situazione risolutiva delle clausole oggetto di precedente negoziazione con le stessi parti sindacali.

Inoltre, anche oltre la esplicita previsione normativa di cui all’art. 7 D.L. n. 84/92, l’art. 13 della legge quadro sul Pubblico Impiego (legge 29.3.1983, n. 93, sicuramente vigente in sede di emanazione del decreto legge n. 384/92, convertito con legge 438/92) proroga provvisoriamente – fino all’entrata in vigore di nuovi accordi che in ogni caso si applicano alla data di scadenza dei predetti accordi – l’efficacia degli accordi aventi di norma durata triennale.

Per tali considerazioni non può essere disconosciuto il diritto del personale dello Stato alla percezione degli incrementi della R.I.A. maturati nel periodo di proroga del comparto recepito nel D.P.R. n. 44/90.

II – INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 7, I COMMA DEL CONVERTITO D.L. 19.9.1992 (LEGGE 4.3.8/92) PER CONTRATO CON GLI ARTT. 3, I COMMA, 36, I COMMA, 38, II COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Viene, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, rilevato che non esiste giustificazione ragionevole per ammettere, in virtù dell’art. 7, 1^ comma, D.L. 384/92, la sussistenza di un duplice regime retributivo che il conferimento di trattamenti economici maggiori, a parità di quantità e qualità di prestazione lavorativa, discrimini in ragione del momento di maturazione dell’anzianità di servizio posta a presupposto di essi.

III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, III COMMA, D.L. 384/92.

Nella ipotesi di pretesa applicabilità del comma 3^ dell’art. 7 del convertito D.L. 384/92 (“per l’anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportino incrementi retributivi, in conseguenza sia si automatismi stipendiali, sia dell’attribuzione di trattamenti economici per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate”), tale disposizione invece neppure si renderebbe invocabile attesa la natura retributiva della R.I.A. non configurabile come “automatismo stipendiale” e considerato anche che, pur nel periodo di “moratoria” 1991/93, il legislatore ha inteso mantenere operativa le clausole contrattuali preesistenti.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero del Commercio con l’estero, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (anche Dipartimento Funzione Pubblica); del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica; i quali non si sono costituiti in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne il contraddittorio, la questione della quale viene investito il Collegio si delinea in riferimento a due opposte configurazioni e reciproche intereferenze tra il c.d. “blocco” delle automaticità degli incrementi retributivi operato con gli interventi legislativi di cui all’art. 7 del convertito D.L. n. 384 del 1992, determinanti effetti sospensivi degli stessi incrementi stipendiali, e la salvaguardia di anteriori riconoscimenti configurati quale specifiche rivendicazioni anche sindacali quale quella della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).

Se cioè possono o meno ritenersi conservati gli stessi anteriori riconoscimenti inerenti alla R.I.A., prendendo a riferimento profili temporali di ultrattività, ad opera dell’art. 7 c. 1 del D.L. 384 del 1992 conv. in legge 438 del 1992, che ha prorogato sino al 31.12.1993 gli accordi di comparto venuti scadenza il 31.12.1990, sia sotto gli aspetti di ordine essenziale in quanto investenti profili di professionalità non disconoscibili e che la retribuzione individuale di anzianità nel sostituire le originarie progressioni retributive basate su classi e scatti stipendiali avrebbe inteso valorizzare.

A favore o a sfavore delle due diverse prospettazioni si pongono quella dei ricorrenti ovvero quella desumibile dalla circolare n. 103 del 30.12.1992 che gli stessi istanti richiamano per opporsi alla interpretazione offerta nella stessa circolare all’art. 7 del convertito D.L. 384/1992 che per l’arco temporale 1991-1993 esclude “qualsiasi beneficio economico aggiuntivo, in particolare maggiorazioni (di) retribuzione individuale di anzianità connesse at maturazione (di) determinate fasce di anzianità (di) effettivo servizio che restano riconosciute per personale comparti interessati con modalità e decorrenze già stabilite per il triennio 1988\1990”.

In realtà la questione non è nuova essendo già stata portata all’esame ed avendo costituito oggetto di anteriori pronunce anche di questo Tribunale che hanno tratto conclusioni favorevoli a quelle degli attuali ricorrenti. E’ sufficiente richiamare le decisioni n. 1334\96 e 1935\96 della SEZ. I di questo Tribunale che infatti affronta la questione sotto i due cennati profili.

Iniziando da quello propriamente testuale desumibile dal contenuto e dagli effetti della “proroga” la giurisprudenza della Sez. I ter di questo Tribunale ha osservato “…..che è il dato normativo a prorogare la “vigente disciplina” fino al 31 dicembre 1993” (D.L. 384\92): il che porta a ritenere che trattasi nelle specie di norma avente carattere dinamico che non può non riferirsi “in toto” al complesso dei benefici ricompresi nell’arco di vigenza contrattuale (D.P.R. 44\90) il cui termine finale di efficacia è semplicemente spostato in avanti, dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993….” e che “…..l’inequivocabile significato della prescrizione in argomento non consente ipotesi alcuna di sospensione o soppressione degli istituti economici normati dall’art. 9, 4^ e 5^ comma, prorogati negli effetti a tutto il 31.12.1993…avendo il legislatore avuto di mira l’assetto contrattuale in quanto tale il quale costituisce un “unicum” inscindibile, tra parte economica e normativa, ove si abbia riferimento al procedimento di formazione degli accordi, disciplinati “ex lege” ed alla approvazione governativa degli stessi….”

Per tale ragione il 4^ comma dell’art. 9, laddove prescrive che a decorrere dal 1^ gennaio 1990 e per “l’arco della vigenza contrattuale” debbano essere corrisposte le maggiorazioni economiche a coloro che maturino i requisiti di esperienza di servizio prevista, va collegato con la norma di proroga estensiva della vigenza contrattuale del D.P.R. 44\90 sino al 31.12.1993.

Conseguente effetto di tale proroga, che anche gli attuali ricorrenti configurano quale effetto di ultra attività della originaria vigenza contrattuale, è che le maggiorazioni retributive previste dall’art. 9 debbano essere corrisposte anche a coloro che successivamente al 31 dicembre 1990 (data di scadenza del contratto) abbiano maturato i previsti periodi di servizio e cioè dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1993 al quale ultimo deve ritenersi spostato il termine di efficacia .

Tali considerazioni ritiene di condividere anche l’attuale Collegio il quale, vedasi quanto in precedeza già evidenziato, scorge anche ragioni di ordine logico sistematico che militano a favore della estensibilità della corresponsione delle maggiorazioni inerenti alla retribuzione individuale di anzianità a coloro che il previsto quinquennio di anzianità vengono a maturare entro il 31.12.1993.

La individuazione di tali ragioni risulta agevole ove si consideri la “ratio” della introduzione della R.I.A. che l’attuale Sezione intende lumeggiare.

L’art. 13 del D.P.R. 17.9.1987 n. 494, integrativo del D.P.R. 8.5.1987, n. 266, “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri” (triennio 85\87) nel disporre la soppressione delle classi economiche e degli scatti biennali previste dai precedenti contratti ha introdotto, in sostituzione, l’istituto della “retribuzione individuale di anzianità” (R.I.A.) da intendersi come elemento intrinseco della retribuzione e come corrispettivo anche delle prestazioni e della professionalità del dipendente tanto che retribuzione individuale di anzianità ha assunto la usuale denomizzazione di “salario individuale professionale”.

Il successivo D.P.R. 17.1.1990 n. 44, la cui vigenza a mente dell’art. 1, decorre dal 1^ gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, a mezzo dei commi 4 e 5 dell’art. 9 ha disciplinato, secondo la predetta “ratio”, i nuovi valori economici della retribuzione individuale di anzianità.

Non a caso i suindicati commi 4 e 5, le maggiorazioni della retribuzione di anzianità indicate nelle misure rispettive per le varie qualifiche , vengono riferite al personale che alla data del 1^ gennaio del 1990 abbia acquisisto “esperienza professionale” con almeno cinque anni di effettivo servizio o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale.

Atteso il carattere di “salario professionale” configurabile già in sede della sua introduzione, a pena di incorrere in ingiustificate discriminazioni a carattere meramente diacronico e perciò passibili di determinare violazioni a principi di ordine costituzionale (anch’essi peraltro prospettati dagli attuali ricorrenti che fanno riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) non si scorge nessuna giustificazione per ritenere meritevoli della retribuzione individuale di anzianità in ragione della …”esperienza professionale….” acquisita nel periodo previsto (almeno cinque anni di effettivo servizio etc…) solo coloro che lo stesso periodo di esperienza professionale hanno acquisito al 31.12.1990 per escluderlo invece a coloro che lo stesso periodo di esperienza professionale e perciò la stessa esperienza professionale abbiano acquisito entro il 31.12.1993, cioè sempre entro e non oltre la scadenza della proroga contrattuale.

Tale rilevazione d’altronde risulta dalle suindicate anteriori sentenze di questo Tribunale sicché la risoluzione della attuale controversia, impostata nei termini che il Collegio ha inteso porre in evidenza sin dall’inizio della presente trattazione, viene a trovare conclusioni favorevoli per gli attuali ricorrenti.

Di conseguenza agli stessi spettano le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) disciplinate dall’art. 9 – 4^ e 5^ comma del D.P.R. 17.1.1990, n. 44, maturate nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 che dovranno essere corrisposte nelle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base delle regole che si renderanno nella specie applicabili.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione sussistendo motivi che la giustificano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.