SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5322 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
-del provvedimento contenente il Giudizio della Commissione medica del Centro Aeromedico per la Selezione psicofisiologica – Aeronautica Militare, notificato in data 22.5.2017, con cui il sig. -OMISSIS-è stato dichiarato non idoneo all’ammissione quale allievo alla Scuola Militare dell’Aeronautica “Giulio Dohuet” – anno scolastico 2017/2018, per “gracilità di costituzione (I.M.C. 16,22) attualmente non compatibile”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica, non cognito, sulla cui base è stata decretata l’inidoneità del ricorrente all’arruolamento in parola.
Nonché, con motivi aggiunti.
del provvedimento M_D GMIL REG2017 0422885 del 18.7.17 con cui è stata approvata la graduatoria conclusiva – per il liceo scientifico – del concorso per l’ammissione di 45 giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” per l’anno scolastico 2017-2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame viene impugnato il giudizio di inidoneità fisica per “gracilità di costituzione (I.M.C. 16,22) attualmente non compatibile” espresso dalla Commissione medica per la Selezione psicofisiologica dell’Aeronautica Militare nei confronti del minore -OMISSIS-che è stato pertanto escluso dal concorso per l’ammissione alla Scuola Militare dell’Aeronautica “Giulio Dohuet” per l’anno scolastico 2017/2018.
Con Decreto Cautelare Presidenziale n. 2919/2017 è stata disposta una verificazione, che è stata effettuata il 20.6.2017 utilizzando come base i parametri I.M.C. previsti per gli adulti ed indicati nelle tabelle allegate al DM 4.6.2014.
Con OCI n. 8469/2017 sono stati disposti incombenti istruttori volti a chiarire le diverse modalità di valutazione dei requisiti costituzionali applicabili, in alternativa, ai soggetti in età evolutiva.
Con ordinanza n. 5101/2017 l’istanza cautelare è stata accolta “ai fini del riesame”.
Visto l’esito favorevole del riesame con ordinanza n. 5640/2017 è stata disposta l’ammissione con riserva dell’interessato all’istituto scolastico militare e, contestualmente, è stato ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio – mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero – nei confronti dei altri soggetti inseriti nella graduatoria di merito; incombente eseguito dalla parte ricorrente, depositando la prova dell’avvenuto adempimento in data 15.11.2017.
All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente motivo di censura in cui si lamenta la erronea applicazione della Direttiva Tecnica del 2014, nella parte in cui ha fatto applicazione della tabella in contestazione – facendo riferimento a parametri per i soggetti adulti senza introdurre alcun adattamento per tener conto delle temporanee alterazioni nella fase dello sviluppo – assegnando il coefficiente CO sulla sola base del rapporto peso/altezza, senza effettuare la valutazione, espressamente prescritta dalla stessa Direttiva tecnica, dell’attitudine dinamica e della normalità dello sviluppo somatico del soggetto.
La controversia, infatti, scaturisce dall’esclusione per inidoneità fisica del minore in quanto ritenuto affetto da deficit ponderale calcolato sulla base del parametro prescritto per i maschi adulti (art. 1 lettera A -morfologia generale D.M. 4.6.2014 “viene giudicato permanentemente inabile il soggetto di sesso maschile adulto con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20”).
Come espressamente precisato dallo stesso DM soprarichiamato si tratta di valori di riferimento validi solo per soggetti appartenenti ad un determinato sesso (maschile) e ad una certa fascia di età (adulti), sicchè risulta contraddittorio ed irragionevole, farne un’applicazione “tale e quale” a soggetti diversi dalle categorie da esso contemplate; in particolare a soggetti in età adolescenziale, essendo fatto notorio che, in quella specifica fascia d’età, i ragazzi crescono rapidamente in altezza, tanto da risultare spesso sottopeso, incorrendo in una fase di temporanea gracilità che non ha nulla di patologico.
La valutazione dei requisiti costituzionali dei soggetti in età evolutiva, pertanto, non può essere effettuata facendo applicazione dei parametri dell’indice di massa corporea indicati dalla Direttiva Tecnica 4.6.2014 per i soggetti adulti, senza adattarli alle diverse fasi di sviluppo dei minori, cioè tenendo conto dei percentili per le diverse fasce d’età. L’idoneità costituzionale dei minori deve essere effettuata, secondo ragionevolezza, tenendo conto della particolare fase di sviluppo, facendo riferimento alle tabelle auxologiche per la fascia d’età del soggetto, utilizzando tutte le metodiche necessarie per risolvere eventuali dubbi, compreso il ricorso all’esame bioempidenziometrico e la valutazione “dell’attitudine dinamica e della normalità dello sviluppo somatico” prescritta dalla stessa Direttiva Tecnica 2014.
Nel caso in esame, l’esito favorevole del riesame, disposto con ordinanza 5101/2017, ha confermato che, facendo applicazione dei parametri previsti per la specifica fascia di età del soggetto, l’interessato soddisfa i requisiti di idoneità fisica prescritti.
Il ricorso va pertanto accolto assorbita ogni altra censura.
Sussistono giusti motivi, vista la natura interpretativa della controversia per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.09