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Decadenza VFP1 Esercito e determinazione annullamento provvedimento di ammissione a prima rafferma biennale

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6744 del 2016, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del decreto dirigenziale n.52 del 10 marzo 2016 con cui è stata disposta la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata annuale nell’Esercito italiano;

– della determinazione prot. m_d gmil reg 2016 188273 del 29 marzo 2016, con cui si è disposto l’annullamento del provvedimento di ammissione alla prima rafferma biennale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di 7000 volontari in ferma prefissata annuale nell’Esercito italiano per l’anno 2014, risultando poi vincitore e quindi ammesso alla ferma prefissata di un anno – 3° blocco.

Dopo l’iter formativo, veniva assegnato in servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, ottenendo poi la rafferma fino al 3 dicembre 2016.

Nel mese di ottobre 2015, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa comunicava all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del bando di reclutamento, per avere egli prodotto una dichiarazione mendace in merito al possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici.

Nonostante le osservazioni prodotte dalla parte, con cui dichiarava di essere possessore di un brevetto per sport olimpici “endurance”, rilasciato dalla FISE, l’Amministrazione ne disponeva comunque la decadenza dalla ferma prefissata annuale e dalla successiva rafferma.

Avverso tali determinazioni, l’interessato ha quindi proposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per violazione di legge e del bando di reclutamento, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e per violazione del principio di coerenza e logicità nell’azione della p.a.

Secondo la parte, il brevetto posseduto sarebbe in piena sintonia con quanto richiesto dalla lex specialis, trattandosi indubbiamente di brevetto di equitazione per sport olimpici; comunque, anche qualora volesse considerarsi l’assenza di detto titolo, non si tratterebbe di dichiarazione mendace, quanto piuttosto di un’erronea dichiarazione degli estremi di un documento diverso, resa in buona fede dal candidato, a fronte di una formulazione equivoca della stessa clausola del bando.

Per resistere al gravame, si è formalmente costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa.

Alla camera di consiglio del 28 giugno 2016, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare alla luce dei precedenti della Sezione resi su fattispecie analoghe (ord. 3543/2016).

Alla pubblica udienza del giorno 21 febbraio 2018, dopo aver sentito il difensore di parte sulla permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

È noto ormai il consolidato orientamento della Sezione, già richiamato in sede cautelare, sulle conseguenze dell’autocertificazione del possesso di titoli di merito, che non costituiscono requisiti di partecipazione, resa in buona fede dall’interessato (cfr., da ultimo, sent. del 16 febbraio 2018, n. 1838).

Si è infatti più volte affermato che “la ritenuta mendace (in realtà erronea) dichiarazione… avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione della ricorrente per un corretto suo posizionamento in graduatoria in relazione ai titoli dalla stessa posseduti, con esclusione, quindi, di quello contestato e non già la decadenza dalla ferma a prescindere dall’effettivo punteggio alla stessa spettante”.

Applicando al caso in esame detto principio – condiviso anche dalla stessa Amministrazione che, come dichiarato in vicende analoghe, sta provvedendo sua sponte nel senso indicato dalla Sezione – non può quindi ritenersi mendace, ai fini della decadenza, l’indicazione fatta in buona fede del titolo posseduto, tanto più che, nel caso in esame, il ricorrente è certamente titolare di un brevetto di tipo B, pertanto chiaramente distinto dalla patente di tipo A – ludica, l’unica espressamente prevista dal bando come non valida ai fini del conferimento del punto e pertanto esclusa dai titoli di merito.

Alla luce delle considerazioni sopra fatte quindi, il ricorso va conclusivamente accolto e, per l’effetto, vanno annullate le determinazioni impugnate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso e del comportamento fattivo dell’Amministrazione tenuto nelle analoghe vicende.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida equitativamente in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.