L'ordine seguito dal giudice nell'esaminare le censure non può prescindere dal principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo e comporta la necessità di esaminare prima quelle censure da cui deriva un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente.E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza del 20 novembre 2007-25 gennaio 2008 n. 213, stigmatizzando il comportamento dei Tribunali Amministrativi e della P.A.Nella sentenza si precsa inoltre che: 1. la prassi del giudice amministrativo di assorbire alcuni motivi del ricorso, che già in precedenza poteva condurre a risultati errati, deve essere del tutto riconsiderata ora che è ammesso il risarcimento del danno derivante dall'esercizio illegittimo dell'attività amministrativa, in quanto, per assorbire un motivo, deve essere evidente che dall'eventuale accoglimento della censura assorbita non possa derivare alcun vantaggio al ricorrente anche sotto il profilo risarcitorio; 2. il mancato o parziale assolvimento di un obbligo istruttorio posto a carico della P.A. può essere valutato dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 116, comma 2 del C.p.c. come elemento a carico della P.A. stessa;3. al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio per dimostrare la colpa della P.A.: può invocare l'illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile; 4. spetta al ricorrente la scelta tra il conseguimento degli effetti della tutela demolitorio-confermativa e la tutela risarcitoria, nel caso in cui comunque il bene della vita controverso è ormai conseguibile solo in parte.