In seguito alla differenziazione del trattamento sanzionatorio, collegata al diverso tasso di concentrazione alcolemica, introdotta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 4, comma 1, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, nel caso in cui l’accertamento dello stato di ebbrezza avvenga in base a semplici elementi sintomatici, senza l’ausilio di etilometro o di altro apparecchio di misurazione scientifica, e quindi senza la possibilita’ di stabilire con esattezza il tasso alcolemico, il giudice, in aderenza al principio del favor rei, potra’ applicare solo la sanzione penale piu’ lieve di cui al testo vigente dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), (v. tra le altre, Sezione 3, 6 novembre 2008, Salvini).(Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 25 settembre 2009, n. 37841).