Il TAR Lazio, con sentenza depositata il 12.4.2010, ha riconosciuto la illegittimità dei provvedimenti negativi emessi dall'Amministrazione sulle istanze di trasferimento del ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni: “Risulta, altresì, in atti che il ricorrente è stato assunto nel Corpo di P.P. nel gennaio 2001 (…) e da allora in poi il medico che ha in cura la moglie ha dovuto modificare il calendario delle visite e dei controlli (…) in concomitanza con i congedi del ricorrente o con i permessi di assistenza (…) dalla documentazione prodotta e sopra riportata risulta di tutta evidenza che il ricorrente ha sempre assistito la moglie disabile in date antecedenti e successivamente al suo ingresso nel Corpo di P.P. (…) ha potuto godere e gode di distacchi temporanei a tale scopo, anche per lunghi periodi, sicchè il requisito della continuità dell'assistenza al disabile appare provato (…) riguardo all'altro presupposto previsto ai fini della concessione del beneficio, è cioè l'esclusività, rilevato che la nuova motivazione del diniego, riportata al punto precedente, non contiene alcun argomento in ordine a tale profilo, sicchè, per questo aspetto, va senz'altro accolta la censura di difetto di motivazione proposta (…) non possono che essere condivise tutte le doglianze proposte con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”.