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Silenzio-rifiuto trasferimento

SENTENZA

ex art. 21 bis della legge,1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 10161 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;

avverso

il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione in relazione alla diffida avanzata dal ricorrente con atto notificato in data 17.4.2009.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista l’ordinanza collegiale 21.1.2010, n. 127;

Vista la documentazione depositata in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che il ricorso in esame ha ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida del 17.4.2009, con cui si chiedevano le ragioni esatte che avevano reso impossibile il trasferimento del ricorrente presso una delle case circondariali dallo stesso indicate e si chiedeva, altresì, di comunicare se presso quella di San Severo fosse necessario assegnare nuove unità di personale del ruolo agenti ed assistenti e se, a tal fine, si sarebbe provveduto impiegando o meno il personale che aveva prodotto istanza di trasferimento;

Considerato che l’Amministrazione intimata non si è pronunciata su tale diffida, essendo il provvedimento depositato in giudizio, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, riferito ad altro atto di diffida del ricorrente,Ritenuto:

– che, al contrario, essa fosse tenuta a rispondere alla menzionata diffida, in applicazione delle norme sul giusto procedimento, esplicazione del principio di buon andamento dell’amministrazione;

– che, stante l’oggetto della richiesta avanzata dal ricorrente con l’atto non riscontrato, il Collegio non possa entrare nel merito della questione, riservata all’Amministrazione resistente;

– che in conclusione il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei limiti suindicati, con obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza in parola;

– che, tuttavia, quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di pronunciarsi in modo espresso, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.