Il TAR del Lazio, con sentenza depositata il 12 aprile 2010, ha riconosciuto che a causa dell'inerzia dell'Amministrazione il ricorrente non ha potuto accedere all'arruolamento in un Corpo di Polizia in quanto anche “in presenza della norma che consentiva l'incorporazione anche nelle forze di polizia penitenziaria entro il 31.12.2004, in presenza di un decreto cautelare in data 7.12.04, che sospendeva la cartolina precetto relativa all'incorporazione nell'esercito, ed in presenza di una cautelare collegiale in data 30.12.04 che confermava i provvedimenti adottati in sede presidenziale, l'Amministrazione è rimasta inerte. Ma è rimasta inerte pure dopo la pronuncia della Camera di Consiglio del 10.3.05 con la quale la Sezione, prendendo atto delle eseguite verifiche mediche, rilevava che la perizia cui era stato sottoposto il ricorrente aveva dato come esito il giudizio di “(…) assenza di segni di scoliosi strutturata. Dopo sei mesi di attesa senza che l'Amministrazione adottasse alcun provvedimento il ricorrente era costretto a diffidare il Ministero della Giustizia in data 29.8.05 essendo venuto a conoscenza che nella prima decade di ottobre '05 avrebbe avuto inizio presso la Scuola di Aversa un corso di formazione per allievi-agenti (…). Il prosieguo della vicenda assume profili sconcertanti, nel continuo rimbalzo tra l'Amministrazione della giustizia e quella della Difesa (…). Vanno dunque riconosciuti nella vicenda in parola tutti i presupposti per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo (…). E l'ingiustizia del danno da ritardo così riverberatosi sulla posizione del ricorrente è ancora di più dimostrata dalla circostanza che, non avendo potuto essere avviato a nessuna specifica attività di formazione per almeno un anno, egli non ha maturato il requisito del servizio per poter partecipare al concorso pubblico bandito nel 2007, con la conseguenza che va anche riconosciuto il danno per perdita di chance (…) il danno da ritardo va commisurato agli emolumenti fissi e continuativi che sarebbero spettati all'interessato per i primi sei mesi del corso di formazione (…). La circostanza che il ricorrente, non avendo potuto partecipare al corso annuale quale agente ausiliario di leva, è sprovvisto del requisito del servizio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nella medesima carriera, consente anche di riconoscere a favore dell'interessato il danno per perdita di chance (…) limitato alla misura del 50% degli stipendi di cui egli avrebbe goduto (…) per l'effetto il Ministero della Giustizia – D.A.P. e il Ministero della Difesa vanno condannati al pagamento della somma di € 49.279,46 ciascuna (totali € 98.558,92) a titolo di risarcimento”.