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La Pubblicazione dell'atto amministrativo in G.U. non configura piena conoscenza se non prevista da apposita norma di legge

Consiglio di Stato, Sez. VI 12 gennaio 2009 n. 38. Con la sentenza n. 38 il Consiglio di Stato ha stabilito che, seppure in linea di principio la pubblicazione di un atto amministrativo nella Gazzetta Ufficiale non configura piena conoscenza se non prevista da apposita norma di legge. Tuttavia, può profilarsi il requisito della conoscenza in caso di ripetute indicazioni del provvedimento negli atti giudiziari relativi alla controversia civile insorta tra le parti, contestualmente al notevole lasso di tempo decorso dall'adozione del provvedimento e dalla sua pubblicazione nella G.U. Ciò sarebbe idoneo ad integrare, secondo il Cosiglio, quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 Cod. civ., consentono di provare il fatto ignoto attraverso fatti noti, a nulla rilevando, al fine di escludere la validità dell'inferenza, la circostanza che gli atti giudiziari fossero direttamente conosciuti dal suo difensore. processuale.