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La pubblicazione del provvedimento non costituisce dies a quo per l'impugnazione nei confronti dei soggetti che, direttamente interessati, ne abbiano già avuto piena conoscenza

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 2 marzo 2009 n. 1156 Ai sensi dell'art. 2 R.D. 17 agosto 1907 n. 642,la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino degli annunzi legali è idonea a far decorrere il termine per l'impugnzione per gli atti o provvedimenti amministrativi lesivi degi interessi di inidvidui o di enti giuridici i quali, non essendo direttamente contemplati nel provvedimento, non ne abbiano ricevuto notifica inidviduale, fermi restando anche per costoro, gli effetti di una eventuale anteriore piena conoscenza aliunde acquisita