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Inamissibilità ricorso gerarchico contro sanzione disciplinare

s e n t e n z a

sul ricorso n. reg. gen. 11352-2005, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Emilia n.81, è elettivamente domiciliato;

contro

  • il Ministero della Difesain persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
  • il Ministero della Difesa– Direzione Generale per il personale militare, in persona del Direttore Generale p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
  • il Ministero della Difesa– Accademia Militare – Reggimento Allievi, in persona del Comandante p.t., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l’annullamento,

previa sospensione

  • del provvedimento del Ministero della Difesa – Accademia Militare di Modena, del 9.12.2005, a firma del Gen. D. Tarricone, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico avanzato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 10 di consegna di rigore;
  • nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti gli atti depositati dal ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

uditi, alla pubblica udienza del 28.2.2007 gli avvocati indicati nell’apposito verbale di udienza;

visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;

vista la sentenza n.268 del 26.1.2001 con cui il Consiglio di Stato (Sez. V^) ha chiarito che “è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa trattata in udienza pubblica”; nonché la sentenza n.4960 del 22.9.2005 con cui il Consiglio di Stato (Sez. IV^) ha ulteriormente specificato che è possibile pronunciare sentenza in forma semplificata a seguito di pubblica udienza anche nel caso in cui il ricorso appaia manifestamente fondato;

ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti richiesti per definire il merito mediante sentenza siffatta;

considerato, in fatto, che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di dieci giorni di consegna di rigore;

esaminati i motivi di ricorso e ritenuto assorbente il secondo;

considerato, in diritto, che con il secondo motivo di gravame – che può essere trattato con precedenza in ragione del suo carattere assorbente – il ricorrente lamenta violazione dell’art.117 del DPR n.3 del 1957, deducendo che la PA avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale avviato a suo carico;

considerato l’orientamento giurisprudenziale assunto in precedenti analoghi;

vista, in particolare, la sentenza n.559 del 15.4.1996 con cui il Consiglio di Stato (Sez. VI^) ha sottolineato che  l’art.117 TU 10.1.1957 n.3 “vieta alla PA di iniziare il procedimento disciplinare e ne impone la sospensione, ove già attivato, se per gli stessi fatti addebitabili al pubblico dipendente sia stato iniziato un giudizio penale …”; e richiamate, ai sensi dell’art. 26, comma IV, della L. n.1034 del 1971 (come novellata dall’art.9 della  L. n.205 del 2000), le osservazioni in essa contenute;

ritenuto, pertanto, che la doglianza sia fondata, posto che il ricorrente ha assunto la qualità di imputato prima della conclusione del procedimento disciplinare, e che quest’ultimo è stato avviato per gli stessi fatti in relazione ai quali egli  è stato sottoposto al procedimento penale;

ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso – che è manifestamente fondato – sia da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A..

  1. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^bis, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.