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Negazione trasferimento legge 104/92

Sentenza

sul ricorso n. 6348 del 2006, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Emilia n. 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento p.t.;

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’esecuzione

della sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I quater, n. 1094/2006, notificata all’Amministrazione il 22 febbraio 2006, passata in giudicato, emessa sul ricorso R.G. n. 12521/2004;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 9 ottobre 2006 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. Con sentenza n. 1094/2006, questo Tribunale – in accoglimento del ricorso n. 12521/2004 – dichiarava illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia aveva negato al ricorrente il trasferimento – richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 – per carenza dei requisiti della continuità ed esclusività nell’assistenza.

In particolare, accoglieva i motivi aggiunti proposti in data 1 febbraio 2005 avverso l’ulteriore provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione in data 3 dicembre 2004, ritenendo i requisiti in contestazione sufficientemente dimostrati dalle attestazioni e dichiarazioni prodotte.

  1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l’esecuzione della suddetta sentenza n. 1094/06, notificata in data 22 febbraio 2006 e successivamente passata in giudicato per mancata impugnazione.

A tal fine denuncia che l’Amministrazione – ancorché destinataria di rituale diffida ad adempiere, notificata in data 5 maggio 2006 –  ha mostrato la volontà di sottrarsi al giudicato perché non gli ha attribuito l’utilità che la sentenza ha riconosciuto come dovuta, limitandosi, con nota del 17 maggio 2006, notificata il successivo 24 maggio, a richiedere “le documentazioni necessarie alla concessione del beneficio di cui trattasi……. In particolare……: – attestare l’attualità delle condizioni rappresentate con l’istanza originaria; – produrre idonea documentazione da cui siano riscontrabili i requisiti di continuità ed esclusività della prestazione assistenziale al soggetto disabile per il quale è richiesto il beneficio…..”.

Ritenendo tale nota assolutamente nulla perché elusiva della sentenza n. 1094/2006, il ricorrente conclude chiedendo la nomina di un commissario ad acta che provveda all’ottemperanza e/o esecuzione della richiamata sentenza, “con conseguente adozione di un provvedimento di trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 in una delle sedi di servizio a suo tempo richieste”.

Con atto depositato in data 26 settembre 2006 si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 27 settembre 2006 – ha depositato documenti.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2006 – nel corso della quale il difensore del ricorrente ha chiesto la trasmissione alla Procura Penale presso il Tribunale di Roma, tra gli altri, del fascicolo relativo al presente gravame – il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

  1. Ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

In relazione al caso prospettato, la Sezione non ravvisa, infatti, motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto, prono a valutare i contenuti della sentenza già emanata nella specificità che li caratterizza, con conseguente rilevanza primaria non dell’annullamento in sé bensì dei motivi che hanno indotto a riscontrare – nell’ipotesi concreta – l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sentenze nn. 2343/2006 e 3190/2006).

Ne consegue che:

– sussiste l’inottemperanza denunciata in quanto una corretta esecuzione della sentenza avrebbe imposto l’adozione da parte dell’Amministrazione di un nuovo provvedimento che tenesse conto della situazione esistente alla data del provvedimento cassato, così come rilevata in sentenza;

– con la nota in data 17 maggio 2006, l’Amministrazione ha, dunque, sostanzialmente violato il disposto della sentenza da eseguire poiché ha rimesso in discussione requisiti già delibati.

  1. In definitiva, sussiste l’inottemperanza alla sentenza n. 1094/2006 e, dunque, ricorre l’obbligo per il Ministero della Giustizia di conformarsi agli effetti di detta sentenza, atteso che non vi ha ancora provveduto, nonostante il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

Al riguardo va, comunque, precisato che la richiesta di nomina di un Commissario ad acta “perché provveda ……. all’ottemperanza e/o esecuzione della sentenza n. 3547/2005….. con conseguente adozione di un provvedimento di trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992” non è allo stato accoglibile perché l’ottemperanda sentenza non ha, comunque, sancito il diritto del ricorrente al trasferimento ai sensi della menzionata legge: detta sentenza ha annullato il provvedimento impugnato precipuamente in ragione della fondatezza dei “contestati vizi di istruttoria, valutazione e motivazione”.

Il Collegio non ritiene, altresì, di aderire alla richiesta di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica, avanzata dal difensore del ricorrente nel corso della camera di consiglio, trascritta a verbale, atteso che dal medesimo non trae fatti di rilevanza penale, anche in ragione del concorso di profili di origine interpretativa, propriamente coinvolgenti l’ottemperanza.

Ciò detto, la corretta esecuzione della sentenza n. 1094/2006 impone all’Amministrazione di riadottare, con riferimento alla data dell’atto originariamente impugnato (annullato dal giudice ex tunc secondo i principi generali), un nuovo provvedimento che tenga conto della situazione a quel momento esistente, così come rilevata in sentenza.

Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi – con adeguata motivazione e ferma restando la priorità logica e cronologica dell’esecuzione della sentenza n. 1094/2006 – rispetto ad eventuali accadimenti e/o circostanze intervenuti successivamente all’atto originariamente impugnato.

Ritiene il Collegio che – al momento e fatte salve le successive determinazioni del Tribunale amministrativo in caso di ulteriore inottemperanza – gli adempimenti indicati debbano demandarsi all’Amministrazione e non ad un Commissario ad acta.

A tale fine si ritiene congruo fissare un termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Le spese di lite, che il Collegio liquida in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 6348/2006 e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza n. 1094/2006 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, adottando un nuovo provvedimento con le modalità indicate in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.