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Mancato riconoscimento corresponsione maggiorazioni R.I.A.

Sentenza

sul ricorso n. 234 del 2007, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81

contro

  • la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
  • il Ministero dell’Economia e della Finanze, in persona del Ministro p.t.;
  • il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro p.t.;
  • il Consiglio di Stato, nella persona del Presidente p.t.;
  • l’Ente Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante;

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l’ottemperanza e/o l’esecuzione

della sentenza n. 1385/1998, passata in giudicato, con la quale il T.A.R. del Lazio – Sezione I – ha accolto il ricorso R.G. n. 1794/1997 avanzato dal ricorrente per ottenere la corresponsione delle maggiorazioni della R.I.A. ex art. 9. commi 4 e 5, del D.P.R. 44/1990, maturate nel periodo 1° gennaio 1990 – 31 dicembre 1993, nonché per il riconoscimento del diritto al conseguimento delle maggiorazioni della R.I.A. fino al maggio 1995 e per l’ottenimento delle rispettive differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione fino al soddisfo.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 7 marzo 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Con sentenza n. 1385 del 28 aprile 1998 questa Sezione, in accoglimento del ricorso proposto (fra gli altri) dall’odierno ricorrente, accertava il diritto al conseguimento delle maggiorazioni di retribuzione individuale di anzianità maturate fino al 31 dicembre 1993, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni al pagamento delle differenze economiche spettanti a ciascun ricorrente, nonché delle somme per rivalutazione monetaria del credito di lavoro maturato e per interessi al tasso legale, fino al soddisfo.

Tale pronunzia veniva successivamente confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 29 novembre 2000 n. 6338).

Si duole con il presente mezzo di tutela l’odierno ricorrente che, pur a fronte di formali atti di diffida rivolti alle Amministrazioni interessate, la decisione come sopra passata in giudicato non abbia ancora avuto esecuzione; e sollecita, conseguentemente, l’adozione delle necessarie statuizioni, ivi compresa, ove del caso, la nomina di un Commissario ad acta.

L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha posto in evidenza, con memoria depositata in data 6 marzo 2007, che la maturazione del quinquennio utile ai fini dell’attribuzione del beneficio economico in  questione è avvenuta quando l’odierno ricorrente era inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni: per l’effetto sostenendo che tale Amministrazione (e, per essa, l’Ente Poste Italiane) debba provvedere all’attribuzione del beneficio stesso.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 7 marzo 2007 – è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente osservato come, pur a fronte di diffide rivolte ad una pluralità di Amministrazioni, il giudicato riveniente dalla decisione come sopra assunta da questa Sezione non abbia, allo stato, ancora avuto esecuzione.

Dagli atti di causa (cfr. nota del Consiglio di Stato – Ufficio Gestione Bilancio e Trattamento economico del 27 ottobre 2003) è dato evincere, in particolare che l’odierno ricorrente “ha maturato il quinquennio utile ai fini dell’attribuzione” della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A) di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 44/1990 “quando era ancora inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, oggi Ente Poste S.p.A., presso cui ha prestato servizio dal 17.07.1982 al 21.12.1994”.

Nel rilevare come l’arco temporale al quale si riferisce il credito retributivo onde trattasi – per come individuato nella sentenza della cui esecuzione si tratta – sia interamente ricompreso (avendo esso scadenza al 31 dicembre 1993) nel periodo nel quale il ricorrente era inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione sopra indicata, osserva il Collegio che l’obbligo di esecuzione della decisione anzidetta va necessariamente posto a carico di Poste Italiane S.p.A.

Quest’ultimo, nella persone del legale rappresentante, va pertanto condannato a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1385 del 28 aprile 1998, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, mediante liquidazione in favore del ricorrente -OMISSIS- degli importi al medesimo dovuti per le maggiorazioni della R.I.A. ex art. 9. commi 4 e 5, del D.P.R. 44/1990 maturate nel periodo 1° gennaio 1990 – 31 dicembre 1993, e corresponsione delle relative differenze economiche rispetto al trattamento al titolo di cui sopra erogato in favore del ricorrente stesso, oltre interessi e rivalutazione – ove dovuti in base all’applicabile disciplina di legge – dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.

Dispone altresì la Sezione che, in caso di perdurante inottemperanza da parte di Poste Italiane S.p.A., a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), il responsabile del personale di Poste Italiane S.p.A., nella qualità di commissario ad acta.

 

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

Non si fa luogo a pronunzia sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così statuisce:

  • ORDINA a Poste Italiane S.p.A., nella persone del legale rappresentante, di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1385 del 28 aprile 1998, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, mediante liquidazione in favore del ricorrente -OMISSIS- degli importi al medesimo dovuti per le maggiorazioni della R.I.A. ex art. 9. commi 4 e 5, del D.P.R. 44/1990 maturate nel periodo 1° gennaio 1990 – 31 dicembre 1993, e corresponsione delle relative differenze economiche rispetto al trattamento al titolo di cui sopra erogato in favore del ricorrente stesso, oltre interessi e rivalutazione – ove dovuti in base all’applicabile disciplina di legge – dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
  • DISPONE altresì che, in caso di perdurante inottemperanza da parte di Poste Italiane S.p.A., a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), il responsabile del personale di Poste Italiane S.p.A., nella qualità di commissario ad acta.

 

Spese compensate.

 

Condanna  al pagamento delle spese di giudizio in favore  per complessivi €  (Euro ); per quanto concerne invece le parti non costituite, spese compensate/nulla per le spese.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.