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In materia di equo indennizzo non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo di revisione del parere negativo della C.M.O.

Consiglio di Stato Sezione VI, 14 gennaio 2009 n.117. Con la sentenza indicata il Consiglio di Stato ha statuito che nelle procedure preordinate al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta dal pubblico dipendente, l'organo di amministrazione attiva non è tenuo a rinnovare nel merito il giudizio negativo, se espresso dalla Commissione medica ospedaliera, trattandosi di organo che in materia medico legale dispone di competenza specifica, non sindacabile da altro organo che di tale competenza è invece sprovvisto.