SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17617 del 1996, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare – Gruppo II Regione Aerea), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 15379 del 1997, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 2233 del 1998, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare – Gruppo II Regione Aerea), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 4715 del 2001, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare – Gruppo II Regione Aerea), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 17617 del 1996:
del Decreto del Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare emesso in Roma il 07.09.1996, con il quale è stato respinto per “infondatezza” il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di “rimprovero” comminata in data 14.06.1996 dal Comandante della Compagnia CC A.M. di Firenze; di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporti di correlazione.
quanto al ricorso n. 15379 del 1997:
della Determinazione ministeriale del 9 luglio 1997, a firma del Sottosegretario di Stato, notificata in data 21 agosto 1997, con la quale è stato respinto il reclamo avverso la scheda valutativa n. 20, riferita al periodo 5 gennaio 1996 – 31 dicembre 1996, con la quale il ricorrente è stato giudicato “inferiore alla media”; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresa la suddetta scheda valutativa;
quanto al ricorso n. 2233 del 1998:
della scheda valutativa n. 22 relativa al periodo 1.1.1997/22.6.1997, compilata in relazione al suo incarico di Comandante dell’XI Deposito Centrale dell’Aeronautica Militare di Orte, con giudizio finale di “insufficiente”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato e segnatamente: a) dei singoli giudizi dell’Amministrazione, determinativi dei criteri per l’espressione del giudizio valutativo; b) del provvedimento datato 16.12.1997 – prot. 226786/A-2-2 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Personale – con il quale il sottufficiale è stato valutato dalla Co.V.A. non idoneo all’avanzamento al grado superiore “per aver fornito nell’ultimo periodo un rendimento insoddisfacente…”.
quanto al ricorso n. 4715 del 2001:
del provvedimento prot. n. 7/71-53-I VAL. datato 22.12.2000, notificato il 22.1.2001, con il quale il ricorrente è stato giudicato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma, ‘non idoneo’ per l’avanzamento al grado superiore; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli’atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv.to Stefano Monti, con delega per parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con quattro distinti ricorsi, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in tutti i giudizi, ha sostenuto l’infondatezza dei ricorsi e ne ha chiesto il rigetto.
Nel giudizio RG n. 17617/1996, con ordinanza n. 176/1996, il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo l’efficacia del decreto del Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare emesso in Roma il 7.9.1996, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di “rimprovero” comminata in data 14.06.1996 dal Comandante della Compagnia CC A.M. di Firenze.
Con successive memorie, le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 17 marzo 2010, le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio riunisce i ricorsi, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, in quanto proposti dal medesimo ricorrente nei confronti della stessa Amministrazione, ed aventi ad oggetti atti sostanzialmente collegati tra loro.
2. Il Collegio osserva che avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
con ricorso RG n. 17617/1997: – decadenza dell’Amministrazione dal potere sanzionatorio per decorrenza del termine di 30 gg. di cui all’art. 2 della legge n. 241/90: non applicandosi, alla fattispecie, il termine di 90 gg. di cui al D.M. n. 603/1993; -carenza di presupposti e difetto di contestazione della norma violata ai fini dell’irrogazione della sanzione;
con ricorso RG n. 15379/1997: – eccesso di potere in relazione al fatto che la medesima Amministrazione ha affermato che le contestazioni disciplinari nei confronti del militare non hanno influenzato il giudizio di ‘inferiore alla media’, sicché non si comprendono le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato, non essendo stata accertata e contestata alcuna discontinuità nel rendimento dell’interessato e nessun comportamento che abbia potuto influire sul giudizio impugnato; – in sostanza, l’operato dell’Amministrazione è contraddittorio, in quanto risultano incompatibili tra loro la scheda valutativa n. 20, la determinazione di rigetto del reclamo, e i giudizi espressi in occasione delle ispezioni disposte dai superiori; – ciò si riflette anche sulla motivazione dei provvedimenti impugnati che, infatti, risultano carenti sotto questo profilo, rendendo palese lo sviamento caratterizzato dal fatto che attraverso gli atti contestati si sia inteso perseguire un fine diverso da quello per il quale è stato conferito il potere di valutazione del militare;
con ricorso RG n. 2233/1998: – violazione dell’art. 4 l.n. 695/62 e dell’art. 1 DPR n. 1199/71 ed eccesso di potere; – sotto questi profili è stato osservato che la tenuità delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti del militare non avrebbero dovuto determinare l’adozione di provvedimenti tanto gravi quali quelli impugnati consistenti nel giudizio di ‘insufficiente’ e nel mancato avanzamento al grado superiore; – peraltro, il notevole abbassamento delle note di qualifica non è stato congruamente motivato; – con i provvedimenti impugnato si è voluto, sostanzialmente, sanzionare il militare; – a fronte di costanti giudizi positivi, risulta irragionevole la scelta operata dall’Amministrazione di adottare i provvedimenti contestati;
con ricorso RG n. 4715/2001: – eccesso di potere in relazione al fatto che l’Amministrazione ha negato al militare l’avanzamento sulla base di presupposti di fatto errati, dei quali, peraltro, non ha dato conto a livello motivazionale; – l’operato dell’Amministrazione risulta anche contraddittorio in quanto l’avanzamento è stato negato a fronte del riconoscimento del rendimento dell’interessato definito ‘accettabile’.
3. L’Amministrazione resistente si è difesa, soprattutto nel giudizio RG n. 2233/1998, fornendo elementi di valutazione a sostegno del proprio operato e contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente.
4. Il Collegio ritiene, anzitutto, fondata, l’eccezione di tardività proposta dall’Amministrazione resistente in relazione alla domanda di annullamento della scheda valutativa n. 22 relativa al periodo 1.1.1997/22.6.1997, compilata in relazione all’incarico del ricorrente di Comandante dell’XI Deposito Centrale dell’Aeronautica Militare di Orte, conclusa con giudizio finale di “insufficiente”.
Infatti, il ricorso proposto avverso tale atto è stato notificato il 2.2.1998, mentre l’atto contestato risulta essere stato portato a conoscenza dell’interessato il 3.12.1997.
Tali circostanze, puntualmente evidenziate e documentate dalla Difesa erariale, non risultano essere state contestate dalla controparte e, quindi, la domanda va dichiarata irricevibile.
5. Passando a trattare il merito delle censure avanzate dal ricorrente, il Collegio ritiene che i ricorsi riuniti siano fondati, nei limiti che si dirà, per le ragioni di seguito indicate.
Come sopra evidenziato, l’oggetto del giudizio attiene ad una vicenda complessa in fatto, scandita da una molteplicità di episodi, che si è sviluppata nel corso del tempo mediante l’emanazione di diversi atti, alcuni dei quali collegati tra loro, impugnati dall’interessato con quattro ricorsi.
In particolare, molti degli atti impugnati sono, sostanzialmente, collegati alla sanzione disciplinare impugnata con ricorso RG n. 17617/96. Tale sanzione è stata irrogata dal superiore gerarchico del ricorrente, Comandante di Compagnia CC. Cap. Giovanni Fabi, perché in occasione dell’ispezione effettuata il 1° giugno 1996, al -OMISSIS- (allora Comandante della Stazione CC presso l’11° Deposito Centrale dell’A.M. di Orte) è stata riscontrata la “barba lunga” di uno dei militari subordinati. Al riguardo, sono state ritenute tardive e insufficienti le giustificazioni addotte dall’interessato, il quale ha rilevato che il graduato, pur essendo stato ripreso ed invitato a provvedere alla rasatura, aveva rappresentato la sussistenza di problemi cutanei per i quali non era stato possibile produrre idonea certificazione medica a causa della temporanea assenza dell’Ufficiale preposto.
La sanzione è stata irrogata a ridosso di un’altra visita ispettiva effettuata presso la medesima Stazione CC. dal Comandante di Reparto, Col. Antonio Reho, preceduta e seguita da altre ispezioni eseguite dal Cap. Fabi: – visita del 15 marzo 1996; – visita del 15 maggio 1996; – visita del 21 settembre 1996; – visita del 18 dicembre 1996. Ma non risulta e non è stato contestato che in tali occasioni il Cap. Fabi abbia espresso giudizi insoddisfacenti nei confronti del ricorrente, risultando, invece, che si sia espresso in modo positivo nei confronti del subordinato (cfr. estratto del Registro delle visite eseguite presso la Stazione: doc. all. 2 parte ricorrente).
Solo in occasione della visita effettuata in data 14 giugno 1996, ovvero tre giorni dopo la visita del Col. Reho, il Comandante di Compagnia ha ritenuto poco efficiente il rendimento in servizio del -OMISSIS- ed ha ritenuto inadeguata la sua azione di comando.
Il ricorrente riconduce tale valutazione al fatto che in occasione della citata visita del Col. Reho e a fronte di alcuni osservazioni dello stesso circa la tenuta del carteggio, il -OMISSIS- abbia affermato che al riguardo si era attenuto alle direttive ricevute dal Cap. Fabi, in tal modo creando motivi di risentimento di questo ultimo nei suoi confronti.
Ma, a prescindere da tale ricostruzione dei fatti, la citata valutazione negativa operata nella fattispecie dal Cap. Fabi ed il provvedimento sanzionatorio che ne è conseguito non appaiono adeguatamente giustificati e motivati, come già ritenuto da questa Sezione adottando l’ordinanza cautelare n. 176/1997. Al riguardo; e pur a voler prescindere dalle altre censure proposte dal ricorrente, risulta, in particolare, fondata la censura di eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di contestazione della norma violata, considerando che: non appaiono essere state adeguatamente valutate le giustificazioni addotte dal ricorrente in merito al fatto che il militare comandato dal ricorrente avesse la barba non rasata; nè il provvedimento sanzionatorio, nè il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico recano l’indicazione delle norme disciplinari contestate.
Successivamente, con la scheda valutativa n. 20, il ricorrente ha subito l’abbassamento delle note caratteristiche relative al periodo 5 gennaio 1996 — 31 dicembre 1996, essendo stato giudicato ‘inferiore alla media’ e, quindi, in modo deteriore rispetto all’anno precedente.
Tale atto è stato impugnato con ricorso RG n. 15379/97 che, a parere del Collegio, risulta fondato in quanto dagli atti di causa non emergono particolari ragioni a sostegno del giudizio negativo, se si considera che, in relazione al periodo di riferimento, le visite eseguite presso la Stazione CC del Comando A.M. di Orte non avevano dato esiti insoddisfacenti circa l’operato in servizio del ricorrente.
Né avrebbe potuto influire sul giudizio contestato la sanzione disciplinare di cui si è detto, la cui efficacia era stata sospesa il 20 gennaio 1997 dal TAR del Lazio.
Circa le censure proposte con ricorso RG n. 2233/1998, ferma restando l’irricevibilità della domanda di annullamento avente ad oggetto la scheda valutativa n. 22 – relativa al periodo 1.1.1997/22.6.1997, compilata in relazione all’incarico del ricorrente di Comandante dell’XI Deposito Centrale dell’Aeronautica Militare di Orte, conclusa con giudizio finale di “insufficiente” – il Collegio ritiene fondata la domanda di annullamento del provvedimento datato 16.12.1997 prot. 226786/A-2-2 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale il sottufficiale è stato valutato dalla Co.V.A. non idoneo all’avanzamento al grado superiore “per aver fornito nell’ultimo periodo un rendimento insoddisfacente …”.
Su tale determinazione non ha assunto rilievo la citata scheda valutativa n. 22 (in quanto riferita ad un periodo successivo), ma hanno influito le precedenti valutazioni del militare ed, in particolare, la scheda valutativa n. 20 (cfr. il provvedimento impugnato e la nota dell’Amministrazione in data 27.6.2008) che il Collegio ritiene illegittima. Sicché è evidente che il provvedimento in questione è stato adottato sulla base di un presupposto inidoneo a fondare la contestata valutazione.
Stesse considerazioni valgono per quanto concerne il provvedimento prot. n. 7/71-53-I VAL. datato 22.12.2000, e notificato il 22.1.2001, con il quale il ricorrente è stato giudicato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ‘non idoneo’ per l’avanzamento al grado superiore (impugnato con ricorso RG n. 4715/2001).
Infatti, risulta evidente dal tenore dell’atto impugnato, dall’istruttoria eseguita e dalla documentazione prodotta in giudizio, che gli atti sopra indicati hanno avuto ripercussioni negative sul giudizio in questione e che in virtù dei precedenti descritti l’interessato è stato valutato non idoneo anche all’avanzamento con l’aliquota 31 dicembre 1999. Così come risulta aver influito la sanzione irrogata al ricorrente, citata dall’Amministrazione nella memoria redatta in occasione dell’udienza del 1° luglio 2009, la quale risulta essere stata annullata con D.P.R. del 21 febbraio 2006 (cfr. all. 7 di parte ricorrente).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che i ricorsi riuniti siano fondati e debbano essere accolti nei sensi sopra indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
7. Sussistono validi motivi – legati alla complessità delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:
– dichiara irricevibile la domanda di annullamento della scheda valutativa n. 22, riferita al periodo relativa al periodo 1.1.1997 – 22.6.1997;
– accoglie i ricorsi riuniti, nei limiti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.