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Esclusione concorso Guardia di Finanza per deficit staturale

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 219/2010 RG, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati Stefano MONTI e Giovanni Carlo PARENTE, con domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 81,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore ed il COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del sig. Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’ Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

A) – del provvedimento del 23 novembre 2009, notificato in pari data, con cui la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l’ammissione di 209 Allievi marescialli all’81° Corso presso la Scuola Ispettori e sovrintendenti della GDF (a.a. 2009/2010), per statura inferiore al minimo previsto dal bando di concorso; B) – di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 10 marzo 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. MONTI e l’Avvocato dello Stato GRECO;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, X c. della l. 1034/1971, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;

Ritenuto in fatto che, con determinazione n. 215214 del 26 giugno 2009 (in G.U., IV s. spec., n. 52 del 10 luglio 2009), il Comandante generale della GDF ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 209 Allievi marescialli all’81° Corso presso la Scuola Ispettori e sovrintendenti della GDF (a.a. 2009/2010);

Rilevato che a detta procedura dichiara d’aver partecipato, tra gli altri candidati, pure -OMISSIS-, superandone le prove preliminare e scritta, effettuando poi gli accertamenti sanitari prescritti;

Rilevato altresì che -OMISSIS- rende noto d’esser stata poi sottoposta all’esame di misurazione antropometrica della sua altezza, in esito alla quale ella è stata esclusa dal concorso de quo, perché di <<… statura inferiore al minimo previsto dal bando…>>;

Rilevato quindi che -OMISSIS- si grava avverso tal statuizione innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che, con ordinanza n. 442 del 28 gennaio 2010, la Sezione ha ordinato incombenti istruttori alla CMO presso l’Ospedale militare di Roma – Celio, affinché provvedesse, in contraddittorio con la ricorrente ed in presenza d’un sanitario di fiducia di questa, alla di lei esatta misurazione antropometrica, a fronte di documentazione medica di parte che offriva un serio principio di prova a confutazione dell’esame svolto dalla GDF;

Considerato al riguardo che, in esito alla visita disposta in forza dell’ordinanza n. 442/2010, detta CMO, in data 23 febbraio 2010, ha verificato, <<… mediante antropometro, mettendo la perizianda in posizione rigida sull’attenti, a capo eretto con piano orbito-auricolare orizzontale, con l’occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni (senza calzettoni) a contatto con il montante verticale dell’antropometro…>>, l’altezza effettiva della ricorrente, pari a <<…cm 161 con tre misurazioni…>>;

Considerato allora, in relazione alla complessa ed esaustiva verificazione effettuata, che la pretesa attorea s’appalesa meritevole d’accoglimento, in ordine al requisito d’altezza che il bando prescrive per i candidati di sesso femminile (cm 161), avendo la ricorrente dapprima argomentato e la CMO poi effettivamente in modo scientifico verificato, in base al DM 155/2000, il possesso del requisito medesimo;

Considerato di conseguenza che devesi disattendere, per erroneità, l’accertamento svolto dalla sottocommissione durante la procedura concorsuale;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 219/2009 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnato provvedimento d’esclusione, meglio indicato in premessa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.