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Il nuovo testo dell'art. 33, l. 104/1992 non prevede più il requisito della continuità.

Secondo il TAR Lazio per ottenere il trasferimento ex art. 33, legge 104/1992 non è più necessario il requisito della continuità dell'assistenza. Tale requisito, infatti, è stato eliminato dalla modifica introdotta con la legge 183/2010, come confermato dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica.