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Il TAR Lazio ha riconosciuto il diritto di un Poliziotto ad essere trasferito da Pavia a Palermo per assistere un genitore affetto da handicap grave.

Il Giudice in una sentenza dello scorso luglio ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione ha negato il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 per carenza del requisito della continuità. A parere del Tribunale, infatti, “per effetto della modifica apportata alla citata disposizione normativa dalla legge n. 183/2010 (vigente al momento dell'adozione dell'atto impugnato), ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito della continuità dell'assistenza, in quanto espunto dalla disposizione, a seguito della citata modifica legislativa”.