T.A.R. Abruzzo, sentenza del 25.05.08 n. 509.Con la sentenza indicata il T.a.r ha ribadito che è principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando è lex specialis della procedura e va rispettata dalla commissione che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando. Le regole cristaizzate nella lex specialis costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa auolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione. Non solo, il Tar ha anche osservato che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando, anconrchè illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa lex specialis della procedura