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Ottemperanza sentenza annullamento decreto esclusione concorso Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11480 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia;

per l’ottemperanza

della sentenza n. 371/13 Tar Lazio sezione prima quater, con la quale è stato disposto l’annullamento del decreto di esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria indetto con d.m. 12.11.96 – esecuzione del giudicato –

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente agisce per l’esecuzione della pronuncia in oggetto nella parte in cui reca l’annullamento del decreto di esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria indetto con d.m. 12.11.96.

Dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo dichiari, in esecuzione della pronuncia di cui sopra, l’obbligo dell’amministrazione intimata di adottare gli atti conseguenti e avviare l’istante al corso di formazione per l’accesso al ruolo , assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere, disponendo immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta e, per il caso di persistente ritardo, la condanna del Ministero al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia; oltre alle spese accessorie e alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.

Nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, va ritenuto che la pronuncia indicata in epigrafe non abbia, allo stato, ricevuto esecuzione.

Il ricorso va perciò accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.

In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero intimato di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l’effetto, di adottare gli atti conseguenti a quello annullato, ivi compreso l’avviamento dell’istante al corso di formazione previsto per i vincitori del concorso de quo, entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Fondata risulta altresì la richiesta di applicazione congiunta delle misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm. (che prevede la nomina, ove occorra, di un commissario ad acta), e delle misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. (secondo il quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).

Per quanto riguarda la questione della compatibilità di tale misura con la nomina del Commissario ad acta, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che “non vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di un commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; Sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959). Si tratta infatti di mezzi di tutela diversi perché l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (secondo un modello di “esecuzione surrogatoria”). È evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro” (ex multis TAR Puglia, Bari, Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 6).

Nel caso in esame, si ritiene ammissibile la richiesta di astreintes, sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non ravvisandosi ragioni ostative e neppure profili di manifesta iniquità. In ogni caso non si ritiene di dover applicare le astreintes al periodo di tempo di trenta giorni fissato con la presente sentenza per l’esecuzione. Solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere e vanno quantificate, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, nella misura pari ad € 30,00 (trenta/00) in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.

Dev’essere altresì accolta l’istanza per la nomina del commissario ad acta, individuato nella persona del Capo del D.A.P. o suo delegato, affinché provveda, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato per dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza n. 371/13 Tar Lazio sezione prima quater secondo quanto indicato in parte motiva ed entro il termine ivi assegnato.

Nomina fin da ora commissario ad acta il Capo del D.A.P. del Ministero della Giustizia affinchè provveda in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine indicato in parte motiva.

Condanna , ai sensi dell’articolo 114, quarto comma, lettera e), del codice del processo amministrativo, il Ministero intimato al pagamento di € 30,00 (trenta/00) in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza con la decorrenza indicata in parte motiva.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1500,00 , oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.