menu

Esclusione immissione Guardia di Finanza per sanzione disciplinare (possesso sostanze stupefacenti)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8499 del 2004, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Emilia n. 81;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

– del provvedimento del 16.6.2004, notificato il 6.7.2004, a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, Gen. B. Aldo Coscarella, con il quale il Ministero dell’Economia delle Finanze – Guardia di Finanza – Sottocommissione per l’Accertamento dei Requisiti ed il Vaglio delle Informazioni – ha deliberato la mancata immissione del ricorrente nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Guardia di Finanza per mancanza del requisito previsto dall’articolo 2, punto n), del bando di concorso disposto con il d.P.R. 332/1997, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 19.5.2000, 4^ serie speciale, n. 39;

– nonché di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, il Caporale Maggiore OMISSIS ha impugnato il provvedimento del 16.6.2004, notificato il 6.7.2004, a firma del Presidente della Commissione Giudicatrice, con il quale il Ministero dell’Economia delle Finanze – Guardia di Finanza – Sottocommissione per l’Accertamento dei Requisiti ed il Vaglio delle Informazioni – ha deliberato la mancata immissione del ricorrente nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Guardia di Finanza per mancanza del requisito previsto dall’articolo 2, punto n), del bando di concorso disposto con il d.P.R. 332/1997, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 19.5.2000, 4^ serie speciale, n. 39.

La mancanza del suddetto requisito è stata ritenuta in considerazione di un episodio occorso nel 2000 quando il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Gela lo aveva sorpreso, unitamente ad altri, in possesso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

2- Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, incongruità della motivazione e per contraddittorietà dell’azione amministrativa.

3- Eccesso di potere per violazione dell’articolo 2 del bando di concorso e per difetto di istruttoria e di motivazione.

In primo luogo sarebbe mancata la previa comunicazione dell’avvio procedimentale senza che l’amministrazione abbia neanche indicato la sussistenza di eventuali ragioni a supporto della detta omissione.

I giudizi riportati dal ricorrente durante il periodo di ferma breve volontaria sarebbero stati eccellenti e, tuttavia, l’amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la predetta circostanza né avrebbe considerato le peculiari circostanze caratterizzanti l’episodio in questione, ossia che si trattava di un episodio isolato nel tempo, quando il ricorrente era particolarmente giovane, frequentando ancora l’ultimo anno delle scuole superiori, e che, comunque, il possesso non si era accompagnato ad un’attività di spaccio della sostanza stupefacente.

La verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 2, lett. n), del bando di concorso doveva essere effettuata in data antecedente all’incorporazione per la ferma breve, attraverso l’acquisizione d’ufficio di tutta la documentazione concernente il ricorrente e l’amministrazione non avrebbe potuto escluderlo dopo l’espletamento della predetta ferma breve triennale, sostanziandosi a quel punto la predetta esclusione in un licenziamento o in una destituzione d’ufficio di una gente effettivo del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 23.8.2004 ed ha depositato memoria difensiva, con allegata documentazione, in data 6.10.2004, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con l’ordinanza n. 4781/2004 del 27.8.2004 sono stati disposti incombenti istruttori, cui la Guardia di Finanza ha adempiuto con il deposito documentale dell’11.10.2004.

Con la memoria del 4.11.2004 il ricorrente ha insistito ai fini dell’accoglimento della proposta istanza cautelare richiamando l’orientamento in materia del giudice di appello.

Con l’ordinanza n. 6097/2004 del 18.11.2004 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 2.4.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto per le brevi considerazioni di cui di seguito alla luce del consolidato orientamento della sezione nella materia de qua.

E, infatti, è comprovato in atti che l’amministrazione ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso di cui trattasi per la mancanza del requisito di cui all’articolo 2, lett. n), del bando di concorso – qualità morali e di condotta previste dall’articolo 36, comma 6, del d. lgs. n. 29 del 1993 e requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 382 del 1978 – unicamente sulla base del precedente rappresentato in ricorso, ossia della comunicazione della notizia di reato del 2.6.2000, ai sensi degli articoli 347 c.p.p., 110 c.p. e 73, comma 5, del d. P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altri soggetti, uno spinello contenente stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana, per grammi 2,05, pari ad un principio attivo di mgr. 25,15, episodio relativamente al quale il Tribunale di Gela- Ufficio GIP ha emesso decreto di archiviazione in data 8.2.2001, con elevazione, a carico del ricorrente, del verbale di contestazione della violazione dell’articolo 75, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, e trasmissione degli atti per competenza alla Prefettura di Caltanissetta.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la sottocommissione non ha espletato alcuna istruttoria approfondita né in ordine alle circostanze concrete interessanti l’episodio in questione né in ordine al comportamento complessivo del ricorrente antecedente e successivo al predetto episodio, con particolare riguardo al servizio da questi svolto durante i tre anni della ferma breve.

E’, invece, comprovato in atti che si sia trattato di un episodio singolo, risalente ad un momento in cui il ricorrente era particolarmente giovane in quanto all’epoca non aveva ancora compiuto i venti anni, che si è trattato del solo possesso e non invece dello spaccio della sostanza stupefacente e che il possesso ha interessato una pluralità di coetanei che si trovavano all’interno del veicolo.

E’, altresì, comprovato che il ricorrente ha riportato, durante il periodo della ferma breve triennale, valutazioni eccellenti e che, pertanto, la sua condotta in servizio è stata esente da qualsiasi traccia negativa.

E, per giurisprudenza consolidata sul punto, deve ritenersi che “un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovanissima età e risalente nel tempo, non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all’arruolamento nei corpi armati e di Polizia dello Stato, così che tale singola circostanza non può essere posta a fondamento del giudizio di non possesso della condotta incensurabile da parte di soggetto candidato all’arruolamento nelle Forze armate” (Cons. Stato Sez. IV, 27-06-2011, n. 3854).

Il ricorso è quindi accolto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.