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Esclusione assunzione Polizia Penitenziaria per non idoneità fisica (deficit staturale e patologia)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12667 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso questi in Roma, alla via Emilia, 81

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

per l’annullamento

– del provvedimento di inidoneità fisica alla visita di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria deliberato dal Ministero della Giustizia – D.A.P. – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Commissione di cui all’art. 106, comma 3, d.lgs. n. 443 /1992 il 7 ottobre 2013 e notificato in pari data, comprensivo degli accertamenti sanitari alla sua base;

– della convocazione a visita medica dell’11 settembre 2013.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Col ricorso in esame, notificato al Ministero della Giustizia il 23 novembre 2013 e depositato il successivo 18 dicembre, OMISSIS premesso:

– di aver fatto domanda per essere iscritto nella graduatoria stilata dal Ministero resistente, di concerto con quelli della Difesa e dell’Interno, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 1996 l’art. 3 del quale prevedeva che l’iscritto fosse sottoposto esclusivamente agli accertamenti fisici di cui agli artt. 122 e 123 del d.lgs. n. 443 del 1992;

– di aver superato le visite mediche nel febbraio 2001, ad eccezione di un diagnosticato «deficit staturale art. 122 lett. b); iperglicemia art. 123 lett. p)», impugnato innanzi a questo Tribunale il quale, con la sentenza n. 7395 del 18 luglio 2013, ormai passata in giudicato, aveva accolto il gravame, rilevando l’insussistenza del deficit staturale e il difetto di motivazione della ritenuta iperglicemia;

– che l’Amministrazione della Giustizia aveva convocato il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti fisici ed attitudinali, svolti il 7 ottobre 2013, all’esito dei quali era stato escluso nuovamente dalla graduatoria per «ipoacusia neurosensoriale bilaterale»,

ha impugnato tale ultimo provvedimento di inidoneità censurandolo:

1) di nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990 per violazione o elusione della sentenza del Tar n. 7395 del 18 luglio 2013, di violazione dell’art. 2909 c.c. per elusione dei principi enunciati in tale statuizione, nonché dei principi di correttezza e di buona fede, di violazione del legittimo affidamento e del diritto al lavoro costituzionalmente sancito, in quanto la pretesa di sottoporre il ricorrente a verifiche dei requisiti non solo psicofisici, ma anche – tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso – attitudinali ulteriori rispetto a quelli di cui alla Tabella A del d.P.R. n. 834 del 1981, cozzerebbe con il principio di retroattività del giudicato e costituirebbe un vulnus alla par condicio dei concorrenti;

2) in subordine, di incompetenza della Commissione ex art. 106 d.lgs. n. 443/1992 ad esprimere giudizi e ad effettuare accertamenti sanitari sulla persona del ricorrente, di violazione di erronea applicazione degli artt. 122 e 123 d.lgs. n. 443/1992, di omessa applicazione degli artt. 128 e 129 d.lgs. n. 443/1992 e d.P.R. n. 834/1981, di omessa valutazione delle residue capacità lavorative ai fini dell’eventuale transito nei ruoli civili dall’amministrazione, in quanto, ove anche il Ministero avesse voluto constatare l’idoneità del ricorrente, questi avrebbe dovuto essere valutato, non alla stregua degli artt. 122 e 123 del d.lgs. n. 443/1992 (che si riferiscono ai candidati ai concorsi), ma al più secondo le disposizioni riservate al personale già in servizio, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 443/1992 che richiama le prime cinque categorie della tabella A annessa al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (tra le quali non rientra il riscontrato deficit uditivo) ovvero, per le ulteriori infermità di cui alla medesima tabella A o alla tabella B, una valutazione globale che tenga conto anche dell’età, della qualifica e delle funzioni e dei compiti concretamente svolti; pertanto, la valutazione medico legale avrebbe dovuto essere espressa non da una Commissione concorsuale, ma da un Organo sanitario dell’Amministrazione;

c) in ulteriore subordine, di erroneità nei presupposti, di difetto di istruttoria, di violazione dell’art. 123, lettera d), d.lgs. n. 443/1992, di carenza di istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle norme sul giusto procedimento, sviamento e vizio della funzione, in quanto il ricorrente sarebbe idoneo al posto cui aspira anche ai sensi del richiamato art. 123, posto che questi ha una capacità uditiva compresa nei limiti prescritti per l’arruolamento.

Si è difesa l’Amministrazione evocata deducendo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 323 del 24 gennaio 2014 la Sezione ha accolto la domanda cautelare articolata dal ricorrente, ai fini del riesame da parte di un idoneo Organo sanitario dell’Amministrazione penitenziaria e per la verifica della sussistenza dei soli requisiti fisici di cui alla Tabella A del d.P.R. n. 834 del 1981.

Il Ministero intimato ha depositato il 14 maggio 2014 nota del Dipartimento competente e verbale di visita medica collegiale dai quali si evince che, in esecuzione del menzionato provvedimento cautelare, il ricorrente è stato sottoposto ad un nuovo accertamento sanitario dalla Prima Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale e che dall’esame è stata confermata, all’unanimità, la diagnosi di Ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze che, tuttavia, non è ascrivibile a nessuna delle categorie escludenti di cui al d.P.R. n. 834 del 1981.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 3 luglio 2014.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto in quanto, come osservato in fase cautelare, il ricorrente – che già aveva superato le prove di idoneità previste per i concorrenti dagli artt. 122 e 123 del d.lgs. n. 44371992, dovendosi considerare tale il giudizio finale espresso dalla Commissione alla luce dell’annullamento del giudizio medico il quale aveva erroneamente riscontrato la carenza di due requisiti fisici in capo a OMISSIS, pronunziato da questa Sezione con la sentenza n. 7395 del 18 luglio 2013, passata in cosa giudicata – avrebbe potuto esser sottoposto a nuova visita, in ragione del lungo tempo trascorso, esclusivamente secondo le regole competenziali e con riguardo ai requisiti fisici dettati, per coloro che già sono appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, dal d.P.R. n. 831 del 1981.

A diversamente opinare, infatti, attraverso il mero decorso del tempo, si sarebbe legittimata una sostanziale elusione del giudicato, rimettendo in discussione la situazione a suo tempo esaminata in via definitiva dal Tribunale.

Ciò posto, proprio l’esito del nuovo esame a cui il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale ha confermato che questi non è carente di alcuno dei requisiti fisici prescritti dal predetto d.P.R. n. 834 del 1981, non rientrando, a detta della Commissione, la diagnosticata «ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze» tra le categorie escludenti di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

In definitiva, vanno annullati gli atti gravati col ricorso in esame, dovendo l’Amministrazione evocata provvedere in conseguenza della rinnovata verifica medica e in ossequio ai principi stabiliti con questa sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere a OMISSIS le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre al contributo unificato da questi versato e agli ulteriori accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.