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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 1998, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale – Div. III – sez. B – 27.10.1997, prot. n. 4372/1400/AUS, notificato al ricorrente in data 3.11.1999, con cui veniva comunicata la sua esclusione dalla graduatoria per superato limite di età;

– di tutti gli atti a tale deliberazione comunque connessi, coordinati e conseguenti, e segnatamente del Decreto Interministeriale datato 12.11.1996, (G.U. serie speciale n. 96 del 3.12.1996), regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore della parte ricorrente, assente l’Avvocatura generale dello Stato per quella resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente, dopo aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri in qualità di carabiniere ausiliario, in data 30.12.1996 ha presentato domanda di assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, in relazione al concorso indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479.

Con provvedimento 27.10.1997, prot. n. 4372/1400/AUS, notificato in data 3.11.1999, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale – Div. III – sez. B gli ha comunicato la sua esclusione dalla graduatoria per superato limite di età, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), del D.I. 12.11.1996.

Avverso il menzionato provvedimento di esclusione, nonché il decreto interministeriale è stato proposto il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) violazione della legge 27.1.1989, n. 25 – violazione dell’art. 2, n. 2, lett. d), del d.P.R. 30.10.1996, n. 693 – violazione degli artt. 14 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile – violazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost. – eccesso di potere per presupposto erroneo, motivazione insufficiente, ingiustizia manifesta;

2) incompetenza relativa.

1) La disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), del D.I. 12.11.1996 costituirebbe il risultato di un’errata applicazione delle norme disciplinanti i requisiti di accesso ai pubblici uffici. In particolare, l’Amministrazione avrebbe ritenuto di applicare norme di settore che per l’arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria prevedono quale limite massimo di età quello di 28 anni, quando invece sarebbe stato sensibilmente innalzato il limite di età previsto in via generale per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al riguardo, per tale accesso l’art. 1 della legge n. 25/1989 ha novellato la norma contenuta nel d.P.R. n. 3/1957, innalzando a 40 anni il limite massimo di età; rispetto a tale limite si porrebbe in netto contrasto la previsione contenuta nel citato decreto interministeriale 12.11.1996 e nella norma di cui all’art. 5, lett. b), del d.lgs. 30.10.1992, n. 443.

Ma, anche ove si volesse ritenere vigente il limite massimo di età di 28 anni per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria, non si sarebbe considerata la previsione di cui all’art. 2, n. 2, lett. d), del d.P.R. 30.10.1996, n. 487, secondo cui per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto si innalza “di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata”.

Ove poi non si dovesse condividere tale interpretazione, emergerebbero profili di illegittimità costituzionale dell’art. 5, lett. b), del d.lgs. n. 443/1992, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost, in quanto ci troveremmo di fronte ad una differente disciplina per l’accesso agli impieghi pubblici, con violazione anche del principio di buon andamento della P.A., riducendosi il numero dei potenziali candidati nella procedura concorsuale.

2) L’esclusione dal concorso si sarebbe dovuta disporre con decreto motivato del Ministro, per cui, non risultando una delega ad hoc al riguardo, l’Autorità che ha adottato il provvedimento di esclusione sarebbe incompetente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 4.3.1998, n. 554, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

La richiamata ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato – sezione IV, con ordinanza 28.7.1998, n. 1144.

Successivamente, con sentenza resa in data 11.4.2000, n. 2977, che ha definito altro ricorso, è stato annullato in parte qua il D.I. 12.11.1996, nella parte in cui in una procedura concorsuale riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio nelle Forze armate, quale quella ivi disciplinata, non è prevista l’applicabilità del beneficio in via generale introdotto dall’art. 2, lett. d), del d.P.R. 30.11.1996 n. 693, consistente nell’elevazione del limite di età di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24.12.1986, n. 958.

Con decreto 3.10.2011, n. 6380, il ricorso è stato dichiarato perento, per mancata produzione di nuova istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.

A seguito di ricorso in opposizione depositato il 3.10.2010 e notificato il 24.10.2011, con il quale si è dichiarata la persistenza dell’interesse a ricorrere, con successivo decreto 19.1.2012, n. 623, è stato revocato il menzionato decreto di perenzione n. 6380/2011.

OMISSIS ha depositato una memoria, dalla quale risulta, tra l’altro, che lo stesso ormai è in servizio presso il Corpo della Polizia penitenziaria da quasi quindici anni, seppure con riserva.

Nella pubblica udienza del 4.10.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame OMISSIS si duole della sua esclusione dalla graduatoria relativa al concorso indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479, per superato limite di età, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), del citato D.I. 12.11.1996.

2 – In via preliminare va rimarcata la persistenza dell’interesse del ricorrente ad una decisione nel merito, atteso che il suo inserimento da molti anni nel Corpo di Polizia penitenziaria è avvenuto pur sempre dietro ammissione con riserva.

3 – Ciò evidenziato, il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.

Segnatamente, se si palesa corretta la previsione di un limite massimo di età per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria ben inferiore a quello fissato in via generale per l’accesso ai pubblici impieghi al tempo di indizione del concorso, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il lavoro in un corpo di Polizia, così come inapplicabile alla specie è la sopravvenuta modifica legislativa che ha eliminato il limite di età per la partecipazione ai concorsi nella P.A., ciò, oltre che per le stesse motivazioni appena enunciate, altresì perché deve aversi riguardo alla normativa vigente al momento in cui il concorso è stato bandito, tuttavia illegittima risulta la non prevista applicabilità al concorso medesimo del beneficio dell’innalzamento dell’età, fino ad un massimo di tre anni, per il servizio militare volontario di leva e di leva prolungata prestato dai candidati.

Ciò, in assenza di una norma speciale sul punto (differentemente da quanto si registra per la fissazione dei limiti minimo e massimo di età per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria: art. 5 del d.lgs. n. 443/1992), si pone, infatti, in contrasto con disposizioni di rango primario, che vanno applicate anche rispetto al concorso di che trattasi.

Va ricordato che con sentenza n. 2977/2000, resa da questo Tribunale in altro giudizio, il D.I. 12.11.1996, di cui è stata fatta nella specie applicazione, è stato annullato in parte qua proprio con riferimento al mancato innalzamento del limite massimo di età nelle ipotesi su considerate.

4 – Non risulta, invece, fondata la dedotta censura di incompetenza relativa, tenuto conto che il d.lgs. n. 29/1993 ha separato il potere di indirizzo politico da quello di gestione, qual è quello nella specie esercitato, ed ha, perciò previsto, specificamente in capo ai dirigenti il potere di adottare provvedimenti nei confronti del personale.

5 – Deve concludersi che il ricorso è fondato nei limiti suindicati e va accolto parzialmente, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso de quo.

6 – Sussistono le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, tenuto conto dell’accoglimento parziale del gravame, nonché della peculiarità della questione disaminata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.