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Non idoneità concorso Carabinieri per difetto requisiti psichici

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 8234 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

della determinazione, notificatagli il 22.7.2010, con cui i competenti organi del Ministero della Difesa (sul presupposto di una sua presunta inidoneità psichica) lo hanno escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 16 marzo 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, -OMISSIS- ha impugnato la determinazione – notificatagli il 22.7.2010 (e della quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui i competenti organi del Ministero della Difesa (sul presupposto di una sua presunta inidoneità psichica) lo hanno escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 16.3.2011: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato “in prime cure”; le risultanze dei nuovi accertamenti tecnici (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è – in realtà – pienamente idoneo (ovviamente: dall’esclusivo punto di vista considerato) ad espletare le mansioni di cui trattasi.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento il ricorso stesso.

Nulla si dispone (invece) circa le spese dell’effettuata verificazione, in assenza di un’espressa istanza – in tal senso – da parte dell’organo al quale (ex art.66 d.lg. n.104/2010) era stato ordinato di provvedere.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.