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Non idoneità arruolamento Vigili del Fuoco per difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4295 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno – Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Claudio Alfredo Fallico, Mirko Brancadori, n.c.;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 43 in data 25.2.2011, notificato il 28.2.2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I – concorsi di accesso, a firma del Direttore Centrale, dott. Cagliostro, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, in seno alla procedura, riservata, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 814 Vigili del fuoco, per “disturbo di personalità non altrimenti specificato, accertato attraverso somministrazione del test TALEIA-400A e successiva valutazione psichiatrica. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, comma 2, allegato B, punto 16” e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 28 aprile 2011, depositato nei termini, OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 43 in data 25 febbraio 2011, notificato il 28 febbraio, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I – Concorsi di Accesso, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, in seno alla procedura riservata, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 814 Vigili del Fuoco per “disturbo di personalità non altrimenti specificato, accertato attraverso somministrazione del test TALEIA-400A e successiva valutazione psichiatrica. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 1, comma 2, allegato B, punto 16”.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di essere in possesso delle caratteristiche contemplate dalla legge per poter aspirare al posto per il quale ha concorso, non essendo affetto da alcuna imperfezione e/o deficit che ne pregiudichi la richiesta idoneità.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato idonea documentazione.

Il ricorrente notificava, in data 16 giugno 2011, istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2011 il ricorrente rinunciava alla proposta domanda cautelare. Con successiva istanza cautelare, notificata il 28 febbraio 2012 il ricorrente chiedeva l’adozione delle misure cautelari idonee a tutelarlo nelle more della definizione nel merito della controversia. Alla Camera di Consigli del 24 aprile 2012 questa Sezione dichiarava inammissibile la nuova domanda cautelare con ordinanza n. 1482/2012.

Il ricorrente impugnava tale ordinanza davanti al Consiglio di Stato – Sezione terza, che con ordinanza n. 2417/2012, in riforma della ordinanza appellata, accoglieva la domanda cautelare, disponendo un riesame da parte dell’Amministrazione e, se del caso, un ulteriore accertamento medico al fine di verificare l’idoneità del ricorrente al servizio d’istituto.

Con successiva ordinanza n. 4793/2012 il Consiglio di Stato, Sezione terza, visto l’esito del riesame medico dell’11 settembre 2012, disposto in esecuzione dell’ordinanza n. 2417/2012, che ha acclarato l’idoneità del ricorrente all’assunzione in relazione alla insussistenza di un profilo invalidante accertato in un primo momento dall’Amministrazione, accoglieva l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare e, per l’effetto, ammetteva con riserva il ricorrente alle successive fasi della procedura.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va, infatti, osservato che le risultanze della muova visita medica disposta dal Consiglio di Stato, Sezione terza, in sede di esame della istanza cautelare, sono positive per il ricorrente che è stato giudicato in possesso di “requisiti psicoattitudinali sufficienti” e pertanto dichiarato idoneo.

Risultano, quindi, fondate le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità, atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto specificare di che natura fosse il riscontrato disturbo psichiatrico per cui sotto questo aspetto l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione appare del tutto immotivata e frutto di un accertamento superficiale, peraltro smentito dal successivo esame medico che ne ha riscontrato l’idoneità sotto il profilo psicoattitudinale.

Il ricorso va, pertanto, accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.