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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per tatuaggio e difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– quanto al ricorso introduttivo:

del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Commissione di cui all’art. 107, comma 4, del d.lgs. n. 443/1992 – del 15.9.2009, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso per allievo ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il giudizio di inidoneità deliberato dalla Commissione in 1^ istanza;

– quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale della Formazione – Concorsi Polizia Penitenziaria – del 12 ottobre 2009, notificato in pari data.

 

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore nel Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con provvedimento del Capo Dipartimento in data 6.2.2003 pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale n. 22 del 18.3.2003.

Con giudizio espresso in data 8.6.2009, comunicato in pari data, lo stesso è stato giudicato non idoneo dalla Commissione di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 443/1992 per tatuaggio esimente e per tratti introversi di personalità, ai sensi dell’art. 123, lett. c) ed m) del citato decreto.

OMISSIS, opponendosi al citato giudizio, ha chiesto di essere sottoposto a visita di seconda istanza di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 443/1992.

Con successivo atto del 15.9.2009, la Commissione di seconda istanza lo ha giudicato inidoneo per “tratti introversivi di personalità” di cui al menzionato art. 123, lett. m), del d.lgs. n. 443/1992 e lo ha escluso dal concorso.

Detto provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

illegittimità derivata – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 123, comma 1, lett. m), del d.lgs. 30.10.1992, n. 443 – violazione degli artt. 2, 3 ed 8 del bando di concorso – difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – contraddittorietà – vizio di motivazione: la citata disposizione, nel prevedere le cause di inidoneità di ordine psichico e neurologico, si riferirebbe solo a vere e proprie patologie, nella fattispecie assolutamente insussistenti, atteso che il ricorrente non sarebbe affetto da alcuna imperfezione e/o deficit pregiudicante la sua idoneità; inoltre il ricorrente non sarebbe stato sottoposto ai dovuti accertamenti clinici, che avrebbero dovuto supportare un giudizio, quale quello posto alla base della sua esclusione.

Con decreto in data 12.10.2009, notificato in pari data, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale della Formazione – Concorsi Polizia Penitenziaria, recependo il richiamato giudizio pronunciato dalla Commissione di seconda istanza, ha escluso OMISSIS dal concorso de quo.

Quest’ultimo provvedimento ha costituito oggetto di ricorso per motivi aggiunti, nel quale sono state riproposte le censure già dedotte col gravame introduttivo.

Il ricorrente ha prodotto certificazione medica attestante l’assenza di patologie in capo allo stesso.

In via istruttoria ha chiesto la verificazione in ordine alla sua idoneità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 30.11.2009, n. 1589, è stata disposta una verificazione, da eseguirsi a cura del Preside della Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, tesa all’accertamento della sussistenza o meno, nella persona del ricorrente, dei contestati “tratti introversivi di personalità”, posti a fondamento della sua esclusione, e della riconducibilità o meno dei medesimi alla fattispecie individuata dall’art. 123, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 443/1992.

Avendo l’officiata Facoltà di Psicologia sopra menzionata precisato che l’incombente istruttorio suddetto non potesse essere eseguito da uno psicologo, essendo piuttosto necessaria una professionalità ascrivibile alla facoltà di Medicina e Chirurgia, con successiva ordinanza 19.4.2012, n. 3982, della verificazione in questione è stato onerato il Direttore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina e Psicologica della predetta Facoltà dell’Università “La Sapienza” di Roma o suo delegato.

L’analisi del ricorrente è stata eseguita nei giorni 4 e 5.7.2012. Come si evince dalla relazione del verificatore, non emerge nulla di rilevante; ivi si assume che in ogni caso i “tratti introversivi e di personalità” non sono riconducibili alle patologie indicate all’art. 123, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 443/1992 e si conclude nel senso che non è giustificata l’esclusione del ricorrente dal concorso.

Nella pubblica udienza del 22.11.2012 quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 – Con l’odierno ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, OMISSIS si duole della propria esclusione dal concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore nel Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con provvedimento del Capo Dipartimento in data 6.2.2003 pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale n. 22 del 18.3.2003, disposta, ai sensi dell’art. 123, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 443/1992, per “tratti introversivi di personalità”, ed a tal fine impugna il giudizio della Commissione medica di seconda istanza ed il decreto che l’ha determinata, sulla base di detto giudizio.

1.1 – Il ricorso è fondato e va accolto.

2 – Va in primo luogo evidenziato al riguardo che il giudizio espresso dalla Commissione medica, su cui si fonda l’esclusione del ricorrente, costituisce il risultato di un accertamento tecnico. Ne conseguono la sua sindacabilità e la possibilità, attraverso il ricorso ad una verificazione o ad una consulenza tecnica d’ufficio, di eseguire un ulteriore accertamento tecnico teso a verificarne la correttezza o meno.

2.1 – Proprio sulla base di quanto appena affermato, come si è detto in narrativa, questo Tribunale ha disposto una verificazione, diretta ad accertare se effettivamente il ricorrente presentasse o meno i contestati “tratti introversivi di personalità”, posti a fondamento della sua esclusione, e se questi fossero o meno riconducibili alle fattispecie individuate dall’art. 123, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 443/1992.

2.2 – Il risultato della seconda verificazione – quella eseguita presso il Policlinico Umberto I, sulla base dell’ordinanza istruttoria 19.4.2012, n. 3982 – è stato di escludere la sussistenza di elementi rilevanti e di escludere altresì la riconducibilità dei riscontrati “tratti introversivi della personalità” ad alcuna delle patologie neurologiche e psichiche enucleate nella citata disposizione normativa – “imperfezioni ed infermità dell’apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia”.

3 – Correttamente sono stati, perciò, dedotti la violazione dell’articolo citato, nonché il difetto di istruttoria e dei presupposti, non potendo, sulla base di quanto riscontrato, essere il ricorrente escluso dalla procedura, proprio in quanto ciò non inquadrabile in alcuna patologia o infermità dell’apparato neuro-psichico.

4 – Il ricorso è, perciò, fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto illegittimi, ed obbligo per l’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.

5 – Le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.