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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per tatuaggio

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11262 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia DAP – commissione di cui all’art. 107, coma 3, del d.lvo n. 443/1992 del 2.10.2012, notificato in pari data, avente ad oggetto l’esclusione dal concorso per il reclutamento di complessivi 375 allievi agenti del ruolo maschile del corpo di polizia penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il decreto del 2.10.2012 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo ha escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami a 375 posti di allievo di agente di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, essendo la stessa risultata non idonea all’esame clinico generale;

Rilevato, in particolare, che, come risulta dall’esame del provvedimento impugnato, l’esclusione è stata disposta per la presenza – sulla persona della ricorrente – di un “tatuaggio esimente” ai sensi dell’art. 123 comma 1° lettera c) d. lgs. n. 443/92;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Rilevato, infatti, che la norma posta dall’amministrazione a fondamento della gravata esclusione – art. 123 comma 1° lettera c) d. lgs. n. 443/92 – prevede che “i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”;

Considerato che il tatuaggio esistente sulla persona del ricorrente non possiede i caratteri richiesti dalla norma in esame ai fini della configurabilità della causa di esclusione dal concorso ivi indicata;

Rilevato, infatti, che il tatuaggio in questione (per come risulta dalla documentazione fotografica prodotta in allegato all’atto introduttivo) è posizionato sull’avambraccio sinistro del ricorrente ed è in via di cancellazione;

Considerato comunque che il tatuaggio, per posizione (in luogo destinato ad essere coperto – in alcune occasioni – dalla divisa), natura e non rilevanti dimensioni non è deturpante né, tanto meno, indice di una personalità abnorme e, pertanto, non giustifica l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale oggetto di causa;

Considerato che per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnata esclusione dal concorso;

Considerato, infine, che, in relazione alla peculiarità fattuale della fattispecie, sussistono “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.