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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso n. 2792/1999, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato in Roma presso il difensore, da ultimo in via Emilia 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

  • del provvedimento in data 24.12.1998 n. 1400/FFAA, con cui veniva comunicata al ricorrente l’esclusione dalla graduatoria per aver superato il limite di età;
  • degli atti preordinati, consequenziali e connessi,e segnatamente del decreto interministeriale in data 12.11.1996, regolante le modalità di accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 il Consigliere Giancarlo Luttazi;

Formulate le difese in udienza, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

  1. – Il ricorrente, sergente di complemento dell’Esercito in congedo, impugna i provvedimenti in epigrafe, che hanno determinato la sua esclusione, per superamento dei limiti di età, dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria di sensi dell’art. 1 (“Ampliamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento”) del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1996, n. 579.

Egli denuncia i seguenti vizi di legittimità:

1) Violazione della legge 27 gennaio 1989, n. 25;

2) Violazione della norma di cui all’art. 2, comma 1, n. 2), lett. d), del D.P.R. 9 maggio1994, n. 487;

3) Violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione;

4) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Col ricorso sono stati depositati documenti.

L’Amministrazione si è costituita.

Il ricorrente ha depositato memorie e documenti.

Con ordinanza n. 895/1999 l’istanza cautelare è stata accolta.

La causa è passata in decisione all’udienza del 16 marzo 2006.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato.

1.0 – Il ricorrente, sergente di complemento dell’Esercito in congedo nato il 19.11.1968, inoltrava domanda per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 1 (“Ampliamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento”) del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1996, n. 579.

La disposizione prevedeva tra l’altro:

– al comma 1 un aumento d’organico di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

– al comma 2, l’assunzione su domanda di un certo numero di volontari delle Forze armate congedati senza demerito e in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo.

Tra questi requisiti era compreso quello di non aver superato il limite di età di anni 28, posto per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria dall’art. 5, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nonché dall’art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto Interministeriale 12 novembre 1996, recante le modalità di accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria, e pure qui impugnato.

Il provvedimento in data 24.12.1998 prot. n. 1400/FFAA in epigrafe ha comunicato al difensore del ricorrente l’esclusione dalla graduatoria per il superamento di quel limite di età.

Il ricorso formula quattro ordini di censure.

In particolare sostiene:

  • l’applicabilità del quadro normativo generale in tema di limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi (legge 27 gennaio 1989, n. 25);
  • in ogni caso, l’applicabilità al ricorrente della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, n. 2), lett. d), del D.P.R. 9 maggio1994, n. 487 (elevazione del limite di età pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata);
  • l’illegittimità costituzionale del citato art. 5, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
  • l’applicabilità della normativa di cui all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (“La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”).

Si tratta di questioni di diritto già esaminate da questo T.a.r., il quale – disattese censure analoghe a quelle sub 1), 3), 4) – ha ritenuto fondate censure analoghe a quella sub 2) (v. le sentenze n. 2977/2000 e n. 6815/2005).

In particolare, questo T.a.r. ha osservato che:

  • l’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (che ha sostituito l’art. 77, comma 6, della legge 14 febbraio 1964, n. 237) stabilisce che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata”;
  • questa disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), del citato D.P.R. n. 487/1994 (come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693), il quale fa espresso richiamo alla predetta legge n. 958/1986;
  • la procedura di assunzione in esame è indirizzata non alla generalità dei cittadini ma a particolari soggetti (coloro che hanno prestato servizio come volontari delle Forze armate, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo, nonché agli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità: v. il citato 1 del decreto-legge n. 479/1996);
  • data la peculiarità del reclutamento e la piena compatibilità con esso della richiamata disciplina derogatoria dei limiti di età, questa disciplina avrebbe dovuto essere applicata dagli atti impugnati.

Il Collegio condivide queste osservazioni; ed osserva che nella fattispecie esse risultano applicabili al ricorrente.

OMISSIS infatti risulta aver prestato servizio nell’Esercito, senza demerito, per tre anni (v., oltre alle prospettazioni in ricorso – non smentite dall’atto impugnato e dall’Amministrazione costituita, il “Foglio di congedo illimitato” in atti).

  1. – Il ricorso va dunque accolto.

Per l’effetto vanno annullati in parte qua gli atti in epigrafe.

Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla in parte qua gli atti in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.