SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia DAP di indizione del concorso per l’arruolamento di complessivi 80 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo femminile;
nonchè dei seguenti motivi aggiunti:
del decreto del Ministero della giustizia DAP del 19.3.2012, di esclusione della ricorrente dal concorso per l’arruolamento di complessivi 80 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo femminile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso principale è stato chiesto l’annullamento del decreto del Ministero Giustizia di indizione del concorso per l’arruolamento di n. 80 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria del ruolo femminile, GU, 4, n. 98/2011.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, vizio di logicità e ragionevolezza, violazione art. 2, 1, punto 2), d), DPR 487/1994, come introdotto da art. 2, 2, DPR 693/1996; violazione e falsa applicazione art. 2049, DLGS 66/2010, artt. 2 e 3 del bando di concorso; art. 2038, 2, Codice ordinamento militare, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di motivazione.
In data 9.5.2012 sono stati depositati motivi aggiunti avverso l’impugnazione del decreto Ministero Giustizia 19.3.2012 di esclusione della ricorrente dal concorso per arruolamento n. 80 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo femminile.
In particolare, sono stati dedotti:
1) Eccesso di potere errore nei presupposti, difetto di istruttoria, vizio di logicità e ragionevolezza, illegittimità derivata, violazione art. 2, 1, punto 2), d), DPR 487/1994 come introdotto da art. 2, 2, DPR 693/96; violazione e falsa applicazione art. 2049, del DLGS 66/2010, artt. 2 e 3 bando di concorso; violazione art. 2038, 11, Codice ordinamento militare, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza di motivazione.
In data 25.5.2012 il Ministero ha depositato chiarimenti in replica.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.
In via preliminare, deve essere richiamato il disposto normativo.
L’art. 16 della L. 226/2004 al comma 3 stabilisce che : le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili.
L’art. 1, 1, del bando espressamente prevede che : il concorso è riservato, ai sensi dell’art. 16 L. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, i quali se in servizio abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze Armate.
Tuttavia, l’art. 2, 2, del DPR 693/1996 ha introdotto nel DPR 487/1994 una disposizione di favore rivolta a coloro che hanno espletato servizio militare volontario e prevedente l’innalzamento dei limiti di età stabiliti per la partecipazione concorsuale.
La giurisprudenza (cfr., sentenze nn. 1412 e 1413 del 2012) ha già affermato sul punto i seguenti principi :
a). la norma della l.n. 958/1986 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – sostituendo la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 77, d. P.R. 14.2. 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata”;
b). tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), d.P.R. n. 487 del 1994 come modificato dall’art. 2, d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, che fa espresso richiamo alla predetta l. n. 958 del 1986;
c). pertanto, è meritevole di accoglimento la doglianza inerente la mancata applicazione al ricorrente della disposizione di cui all’art. 2 del DPR 693/1996.
In conclusione, poiché la ricorrente ha diritto al beneficio dell’innalzamento del limite di età, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e i successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.