menu

Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età, risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2000, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 12096 del 2002, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81;

contro

– il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
– il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 5993 del 2003, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia n. 81;

contro

– il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
– il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

I) quanto al ricorso n. 1972/2000:

– del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale – Div. III – Sez. C – prot. n. 29, in data 15 dicembre 1999, con cui veniva comunicata l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per superato limite di età;

– di tutti gli atti a tale deliberazione comunque connessi, coordinati e conseguenti e, segnatamente, del Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

II) quanto al ricorso n. 12096/2002:

– del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 2 luglio 2002, notificato in data 9 agosto 2002, di dimissioni dal Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica dalla data del presente decreto ed economica dalla data della notifica in quanto “non appartenente alla categoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.I. 12 novembre 1996”;

– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, e, segnatamente, del Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996 in parte qua, e, precisamente, nella parte in cui prevede l’esclusione del candidato per non aver prestato servizio in qualità di militare di leva prolungata;

III) quanto al ricorso n. 5993/2003:

– per il riconoscimento del diritto alla restitutio in integrum, sia agli effetti giuridici sia agli effetti economici, per i periodi 18 giugno 2001 – 8 febbraio 2002 e 2 luglio 2002 – 26 febbraio 2003, durante i quali il ricorrente non ha prestato servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria a seguito dell’illegittima esclusione dall’arruolamento disposta dall’Amministrazione allorquando il predetto era già stato assunto quale Agente di Polizia Penitenziaria.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I) Con il ricorso n. 1972 del 2000 il ricorrente OMISSIS ha impugnato la determinazione ministeriale di esclusione dalla graduatoria del concorso precedentemente indicato in ragione dell’affermato superamento dei limiti di età.

Deduce in proposito l’interessato le seguenti doglianze:

I.1) Violazione della legge 27 gennaio 1989 n. 25

I.2) Violazione della norma di cui all’art. 2, comma 1, n. 1, lett. D), del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487

I.3) Violazione degli artt. 3, 51, comma 1 e 97 della Costituzione.

Assume parte ricorrente l’illegittimità della disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. C), del Decreto Interministeriale 12 novembre 1996 (nonché di cui all’art. 5, lett. b), del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443) nella parte in cui, nel novero dei requisiti per l’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria, viene stabilito il limite massimo di età di 28 anni.

Quale limite generale per l’accesso ai pubblici impieghi, infatti, opererebbe la disposizione di cui alla legge 27 gennaio 1989 n. 25, il cui art. 1 ha stabilito a tal fine un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40.

In ogni caso, parte ricorrente lamenta la mancata applicazione, nei propri confronti, dell’elevazione del limite massimo di età per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, di cui all’art. 2, comma 1, n. 2, lett. D), del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Ove tale interpretazione non fosse suscettibile di favorevole interpretazione, solleva parte ricorrente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, lett. b), del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

I.4) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127

L’epigrafata disposizione ha escluso che la partecipazione ai pubblici concorsi possa essere assoggettata a limiti di età; per l’effetto assumendosi che tale sopravvenienza normativa abbia determinato la tacita abrogazione delle previgenti disposizioni con essa contrastanti.

II) Il secondo degli epigrafati ricorsi (n. 12096 del 2002) è rivolto avverso la determinazione con la quale OMISSIS, una volta reimmesso in graduatoria e quindi assegnato al servizio attivo in qualità di Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, veniva escluso dall’assunzione in quanto “non appartenente alla categoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.I. 12 novembre 1996”.

Sostiene parte ricorrente l’illegittimità degli atti impugnati con tale mezzo di tutela sotto i seguenti profili.

II.1) Violazione della legge 24 dicembre 1986 n. 958, con riguardo soprattutto all’art. 22. Violazione del D.P.R. 487/1994. Violazione del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, art. 2, comma 2. Violazione del D.Lgs. 443/1992, in particolare dell’art. 40, e del D.P.R. 1092/1973. Violazione della legge 24171990, in particolare dell’art. 7 e dell’art. 10- Violazione degli artt. 3, 51 1° comma e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta. Contraddizione tra motivazione e dispositivo. Travisamento dei fatti sotto l’aspetto della insussistenza dei motivi ostativi all’assunzione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed abnormità della motivazione.

Premesso di essere stato escluso in quanto militare di leva, rileva il ricorrente che il D.I. 12 novembre 1996 ha riservato l’accesso al concorso de quo ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito al termine della ferma, osservando che la propria posizione sia sussumibile in tale declaratoria; ed esclude comunque, che il servizio di leva possa essere diversamente apprezzato ai fini in esame rispetto al servizio prestato in qualità di volontario.

Rileva, in proposito, che la legge 958/1986 ha valorizzato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il servizio militare di leva; e contesta, altresì, che l’accertamento del requisito di che trattasi, documentalmente rilevabile, sia stato effettuato dall’Amministrazione procedente con inescusabile ritardo rispetto alla chiusura della procedura concorsuale (addirittura, successivamente alla nomina, all’inquadramento ed all’assegnazione in servizio).

Né il provvedimento gravato è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, con riveniente violazione dell’art. 7 della legge 241/1990.

III) L’ultima delle sopra indicate impugnative (n. 5993 del 2003) è stata da OMISSIS proposta al fine di conseguire la restitutio in integrum, sia agli effetti giuridici sia agli effetti economici, per i periodi 18 giugno 2001 – 8 febbraio 2002 e 2 luglio 2002 – 26 febbraio 2003, durante i quali il ricorrente non ha prestato servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria a seguito dell’illegittima esclusione dall’arruolamento disposta dall’Amministrazione allorquando il predetto era già stato assunto quale Agente di Polizia Penitenziaria.

In particolare, all’atto della riammissione in servizio (26 febbraio 2003), l’Amministrazione della Giustizia avrebbe omesso di effettuare, nei confronti dell’interessato, la piena restituzione, agli effetti giuridici ed economici, del periodo di mancata prestazione del servizio dovuto all’illegittima esclusione dall’arruolamento.

Assume la parte che tale condotta sia inficiata sotto i seguenti profili:

III.1) Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990, nonché agli artt. 1175, 1375, 1218 c.c. anche con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità e buona andamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L’esclusione dal concorso per un periodo di circa sedici mesi ha determinato, in capo al ricorrente, l’insorgenza di un pregiudizio la cui eliminazione postula l’integrale ricostruzione di carriera.

Nel sottolineare che l’applicazione dei criteri di scelta e selezione previsti dal bando di concorso non implicassero l’esercizio di alcun apprezzamento discrezionale ad opera della procedente Amministrazione, parte ricorrente rivendica il diritto all’integrale ripristino ex tunc della propria posizione giuridica ed economica (sotto tale ultimo profilo, insistendosi per la condanna dell’Amministrazione stessa alla retrodatazione della riammissione nei ruoli a far data dall’avvenuta esclusione).

Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 21 novembre 2005, parte ricorrente ha impugnato la nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi Polizia Penitenziaria, prot. n. GDAP 0353753-2003 del 10 settembre 2003, con la quale è stato escluso il diritto di OMISSIS alla corresponsione del trattamento economico per i periodi di esclusione dall’arruolamento sopra indicati.

Nel ribadire le considerazioni esposte con l’atto introduttivo del giudizio, OMISSIS ha ulteriormente insistito per la restitutio in integrum ai fini sia giuridici che economici: sotto tale ultimo aspetto, ulteriormente insistendo per il risarcimento del danno patrimoniale patito per effetto della ritardata assunzione a fronte di una condotta – quale nella vicenda osservata dall’Amministrazione penitenziaria – la cui inescusabilità ne impone la qualificazione in termini di colpa, con riveniente emersione di un pregiudizio di natura aquiliana.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento dei proposti gravami, con conseguente annullamento degli atti rispettivamente oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio per tutti e tre gli anzidetti ricorsi, ha eccepito l’infondatezza delle doglianze con essi dedotti, invocandone conseguentemente la reiezione.

I ricorsi vengono ritenuti per la decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2012.

DIRITTO

1. Evidenti ragioni di connessione, rilevanti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, consentono di disporre la riunione dei ricorsi precedentemente indicati.

2. Ciò preliminarmente posto, viene innanzi tutto in considerazione l’impugnativa distinta al R.G. dell’anno 2000 con il n. 1972, rivolta – come si è avuto modo di esporre in narrativa – avverso la determinazione di esclusione dalla partecipazione al concorso per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria in ragione del superamento, da parte di OMISSIS, del limite massimo di età, stabilito in anni 28.

2.1 Va in proposito osservato che parte ricorrente, con memoria di replica depositata il 9 maggio 2012, ha sollecitato – sia pure in subordine all’accoglimento del gravame – la declaratoria di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’Amministrazione penitenziaria avrebbe provveduto, in via di autotutela e non già al mero fine di dare attuazione alla pronunzia cautelare nell’ambito del presente giudizio resa dalla Sezione, all’annullamento d’ufficio dell’esclusione dalla selezione concorsuale anzidetta, con conseguente inserimento di OMISSIS nella conclusiva graduatoria.

All’anzidetta richiesta di pronunzia in rito si è opposta la difesa erariale con memoria di replica depositata il successivo 15 maggio, affermando che nessuna evidenza documentale in atti del giudizio asseterebbe quanto dalla parte ricorrente sostenuto con riferimento al carattere “autonomo” (e non già attuativo del comando promanante dall’anzidetta pronunzia cautelare) della determinazione dell’Amministrazione di riammissione al concorso.

Invero, dagli atti di causa la circostanza come sopra rappresentata dalla parte ricorrente non risulta comprovata, fuori da mere asserzioni di parte non assistite da corrispondenti – e concludenti – rilievi documentali.

Ne consegue la necessaria disamina dei motivi di censura introdotti con il ricorso ora all’esame, la cui fondatezza rileva alla stregua di quanto infra esposto.

2.2 Ai fini della migliore comprensione dei termini della vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio, giova precisare che con decreto legge 5 luglio 1995 n. 269 – reiterato da successivi decreti legge tra cui, da ultimo, il decreto legge 13 settembre 1996 n. 479, convertito in legge con legge 15 novembre 1996 n. 579, recante, tra gli altri, provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti – si è proceduto all’aumento dell’organico del Corpo della Polizia penitenziaria, stabilendosi che ai fini della copertura del 50% dei posti portati in aumento nella dotazione organica si sarebbe provveduto mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria.

Secondo quanto disposto dalla predetta normativa, con apposito decreto interministeriale si sarebbe provveduto a stabilire le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di assunzione.

Tale decreto è stato adottato in data 12 novembre 1996 e forma anch’esso oggetto di impugnativa nella parte in cui fissa il limite massimo di età in 28 anni.

Il ricorrente, in possesso del requisito di età, ha presentato domanda di assunzione in qualità Agente di Polizia Penitenziaria, vantando la qualifica di Aviere scelto dell’Aeronautica Militare in congedo senza demerito, con un’anzianità di servizio pari ad anni uno (3 gennaio 1991 – 6 gennaio 1992).

In applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto Interministeriale 12 novembre 1996, il ricorrente (nato l’8 febbraio 1968), come comunicato con il gravato provvedimento, è stato escluso dalla graduatoria degli idonei in quanto il medesimo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (2 gennaio 1997) non era in possesso dei requisiti prescritti, per aver superato il previsto limite di età fissato in 28 anni.

Al riguardo giova ricordare, brevemente, che avverso la disposta esclusione parte ricorrente:

– da un lato invoca il proprio diritto all’innalzamento del previsto limite di età per un periodo di tempo pari al tempo trascorso in servizio alle armi, fondando la propria pretesa sul disposto di cui all’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487

– dall’altro, contesta la legittimità della previsione del limite massimo di età, fissato in 28 anni sia dal gravato Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996 sia dall’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, sostenendone il contrasto con il quadro normativo generale nella parte in cui stabilisce i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Sotto tale ultimo profilo, richiama parte ricorrente l’art. 2 della legge 27 gennaio 1989 n. 25 – recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi – che ha sostituito l’art. 2 del T.U. 3/1957, innalzando il limite massimo di età a 40 anni ed eliminando la prevista possibilità per gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dello Stato di prevedere la riduzione di tale limite.

La tesi di parte, sottesa all’affermata illegittimità della prevista fissazione del limite massimo di età in 28 anni, si completa con il richiamo all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo – ai sensi del quale la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.

Dalle sopra richiamate normative, secondo parte ricorrente, deriverebbe l’illegittimità dell’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992 e del Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996 (limitatamente alla fissazione del limite di età) per contrasto con la normativa di cui alla legge n. 25 del 1989 – di cui assume la portata generale – e per intervenuta abrogazione da parte della legge n. 127 del 1997.

2.3 La riportata prospettazione di parte ricorrente non appare condivisibile.

Basti osservare, in proposito, che il D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 442 – concernente l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (recante norme sull’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) – contiene un’espressa deroga alla previsione di cui all’art. 2 della legge n. 25 del 1989, stabilendo, all’art. 5, il limite massimo di età di 28 anni per gli agenti di custodia.

Né, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, può riconoscersi alla citata legge n. 25 del 1989 portata tale da escludere, per le singole Amministrazioni, la possibilità di introdurre deroghe al previsto limite massimo di età in relazione alle peculiarità dei relativi ordinamenti, così riportando la questione dei rapporti tra diverse ed equiordinate normative nell’ambito delle ordinarie regole di prevalenza secondo i criteri cronologico e di specialità.

Deve inoltre rilevarsi che, a mente dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l’applicabilità delle norme relative agli impiegati civili dello Stato è subordinata alla condizione che non vi sia un’espressa disciplina nella stessa legge e nei limiti in cui ne risulti la compatibilità.

In relazione a tale aspetto, il D. Lgs. n. 443 del 1992, in ottemperanza ai criteri indicati nella legge n. 395 del 1990, ha dettato una nuova e diversa disciplina per gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, tenendo conto delle caratteristiche di tale ordinamento che, pur essendo stato smilitarizzato, fa pur sempre parte delle Forze di Polizia, e ciò conformemente alla predetta regola secondo cui le norme relative agli impiegati civili dello Stato sono suscettive di applicazione nella misura in cui risultino compatibili e per gli aspetti non espressamente disciplinati.

Inoltre, non può ritenersi intervenuta l’abrogazione della citata norma di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 443 per effetto dell’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 – recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – nella parte in cui dispone che per l’accesso agli impieghi civili delle Pubbliche Amministrazioni è necessario il possesso di un’età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni.

In disparte la ricordata applicabilità della normativa statale nell’ambito settoriale del Corpo della Polizia Penitenziaria nei limiti della prevista clausola di compatibilità, trattasi, difatti, di disposizione di natura regolamentare che non può, quindi, prevalere su di una norma legislativa.

Deve, inoltre, affermarsi l’inconferenza del richiamo di parte ricorrente all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, invocato ai fini dell’affermata abrogazione, ad opera dello stesso, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992; ciò in quanto trattasi di normativa sopravvenuta che non può, quindi, spiegare alcun effetto in relazione alla fattispecie in esame, i cui presupposti sono venuti in essere in epoca antecedente a quella di entrata in vigore di tale legge.

2.4 Se nelle considerazioni sin qui esposte risiedono le ragioni dell’infondatezza delle censure sin qui esaminate, va invece dichiarata la fondatezza del profilo di doglianza inerente la mancata applicazione, nei confronti del ricorrente, della disposizione di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con conseguente riconoscimento, a favore dello stesso, dell’elevazione del previsto limite di età per un periodo corrispondente a quello dell’effettivo servizio prestato come militare di leva.

La citata norma della legge n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – sostituendo la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 77 della legge 14 febbraio 1964, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che ‘per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata’.

Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d) del più volte citato D.P.R. n. 487 del 1994 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il quale fa espresso richiamo alla predetta legge n. 958 del 1986.

La normativa sopra richiamata va coniugata con la considerazione che la procedura di assunzione su cui si innesta la controversia in esame, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, non è indirizzata alla generalità dei cittadini, ma è riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio come volontari delle Forze armate, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo, nonché agli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

Ne discende che, in relazione alle peculiarità di tale concorso e nella considerazione della piena compatibilità della richiamata disciplina con la natura del concorso stesso, avrebbe dovuto prevedersi l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964 (e reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996) consistente nell’elevazione del limite di età previsto per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata (in senso conforme, da ultimo: Cons. Stato – parere 15 marzo 1999, n. 433).

In considerazione del fatto che l’assunto del ricorrente di avere titolo all’ammissione per avere prestato servizio senza demerito nell’Aeronautica Militare incontrerebbe lo sbarramento frapposto, nella sua originaria versione, dal gravato decreto interministeriale del 12 novembre 1996, va rilevato che con sentenza di questo Tribunale n. 2977 del 2000 è stato disposto l’annullamento parziale di tale decreto per la dichiarata illegittimità dello stesso nella parte in cui fissa il limite massimo di età per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria in 28 anni, senza prevedere l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964 – reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996 – dell’elevazione del previsto limite di età per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata.

Inoltre, essendo incontroverso, in punto di fatto, che il ricorrente rientra tra i destinatari del decreto legge sopra citato, per avere lo stesso prestato servizio nell’Aeronautica Militare dal 3 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992 (si confronti, in proposito, il “foglio di congedo illimitato depositato in atti) e per essere stato congedato senza demerito, appare irragionevole la sottoposizione dello stesso al limite di età previsto a regime dall’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, mentre la contestazione di tale decreto appare sufficiente, stante la pendenza del giudizio, per far ritenere inapplicabile al ricorrente il decreto interministeriale che tale limite impone, stante l’intervenuto annullamento giurisdizionale del medesimo, con effetti additivi erga omnes.

Ciò anche per il principio – sotteso alla legge 21 luglio 2000, n. 205 – della concomitanza dinamica del giudizio amministrativo, con l’evoluzione della situazione di fatto e di diritto che ne forma oggetto.

2.5 In conclusione, deve riconoscersi al ricorrente – in applicazione del contenuto conformativo discendente dalla citata sentenza n. 2977 del 2000 – il beneficio dell’elevazione del limite di età, fissato in 28 anni, per un periodo corrispondente a quello del servizio prestato, con conseguente illegittimità della disposta esclusione di cui al gravato provvedimento, che si fonda sul decreto venuto meno e che pertanto va – in tali limiti – annullato.

3. Alla stregua di quanto sopra esposto dato atto della fondatezza del primo dei riuniti ricorsi, la seconda delle impugnative all’esame (n. 12096 del 2002), con la quale è stata contestata la legittimità del decreto di dimissioni dal Corpo di Polizia Penitenziaria in ragione della non appartenza alla categoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.I. 12 novembre 1996, si rivela improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato (memoria depositata in giudizio il 12 aprile 2012), questa Sezione, con sentenza n. 14831 del 31 dicembre 2002 ha accolto il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso il P.C.D. del 18 giugno 2001, nell’ambito del quale, su ricorso dell’Amministrazione della Giustizia, il Consiglio di Stato (ordinanza della Sezione IV n. 1764/2002) aveva rigettato la domanda cautelare proposta dall’interessato, determinando conseguentemente l’adozione del P.C.D. del 2 luglio 2002 (oggetto della presente impugnativa).

La stessa difesa erariale ha posto in luce che, a seguito del passaggio in giudicato della predetta sentenza resa da questo Tribunale, l’Autorità ministeriale ha “definitivamente annullato i due provvedimenti di cui sopra con P.C.D. del 26 febbraio 2003”.

 

Tale circostanza determina, con ogni evidenza, la cessazione della materia del contendere; per l’effetto imponendosi l’adozione di una omogenea pronunzia in rito definitoria del presente giudizio.

4. Viene, quindi, in considerazione la terza delle riunite impugnative (n. 5993 del 2003), con la quale parte ricorrente ha sollecitato la ricostruzione della carriera, con accessiva restitutio in integrum relativamente ai periodi (18 giugno 2001 – 8 febbraio 2002 e 2 luglio 2002 – 26 febbraio 2003) di mancata prestazione del servizio conseguenti alle vicende precedentemente illustrate ed oggetto di separata impugnativa alla presente come sopra riunita nell’ambito dell’odierno giudizio.

Sostiene OMISSIS, in proposito, che la mancata prestazione del servizio sia dipesa dall’illegittima esclusione dall’assunzione e dalle successive (parimenti illegittime) dimissioni dal servizio, a fronte delle quali (ed in ragione del passaggio in giudicato della pronunzia n. 14831/2002 resa dalla Sezione avverso l’impugnativa dalla stesso ricorrente proposta avverso il P.C.D. del 18 giugno 2001) l’Amministrazione – come si è avuto modo di rilevare al precedente punto 3.) ha, in autotutela, annullato le relative determinazioni.

4.1 Va preliminarmente rammentato che OMISSIS è stato:

– dapprima escluso dall’arruolamento in quanto (asseritamente) non appartenente alle categorie previste dall’art. 2, comma 1, del D.I. 12 novembre 1996;

– quindi, a seguito di riammissione in servizio (avvenuta l’8 febbraio 2002), nuovamente dimesso dal servizio a far tempo dal 2 luglio dello stesso anno;

commisurandosi quindi gli archi temporali di mancata prestazione del servizio, rispettivamente, ai periodi 18 giugno 2001 – 8 febbraio 2002 e 2 luglio 2002 – 26 febbraio 2003 (data, quest’ultima, della rinnovata riammissione in servizio dell’interessato a seguito della sopra indicata sentenza della Sezione n. 14831/2002).

4.2 Ciò stante, in relazione alla esposta vicenda si rende anzitutto applicabile l’orientamento giurisprudenziale, al quale il collegio ritiene di aderire, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292).

Tale decorrenza va individuata, similmente a quanto dall’Amministrazione operato nei confronti degli altri partecipanti al concorso non raggiunti da provvedimenti di esclusione, nella data dell’8 settembre 1997.

Spetta, inoltre, l’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.

Secondo la stessa giurisprudenza non può viceversa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione, atteso che tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio.

Relativamente a detto periodo va invece liquidato il risarcimento del danno.

Al riguardo è anzitutto da osservare non essere dubbio che la situazione pregiudizievole lamentata dal ricorrente sia conseguita alla riconosciuta illegittimità della determinazione di non ammissione in ragione dell’affermato superamento del limite di età.

Non vi è dubbio che, nella fattispecie, l’operato dell’Amministrazione sia, oltre che legato da sicuro nesso di causalità con il pregiudizio sofferto dal ricorrente, anche connotato dall’elemento della colpa.

In particolare, non soltanto l’omessa considerazione del diritto all’elevazione del limite di età ai fini della partecipazione alla selezione concorsuale de qua, ma anche i contenuti del riportato giudizio medico legale, espresso con le garanzie proprie delle funzioni strumentali all’attività giurisdizionale, non possono che far ritenere inescusabilmente carenti le valutazioni che hanno dato luogo alle emersioni provvedimentali stigmatizzate con i mezzi di tutela precedentemente esaminati.

Circa il quantum del risarcimento, esso va determinato in misura pari:

– alle retribuzioni perse, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto a carico dell’amministrazione, con detrazione in via equitativa di una percentuale pari al 50 per cento a titolo di aliunde perceptum, tenuto conto che in concreto l’interessato nel periodo considerato, privo degli impegni derivanti dal lavoro de quo, ha fruito della possibilità di un positivo diverso utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali e familiari (in questo senso Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4639; sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5174);

– al valore delle corrispondenti contribuzioni previdenziali che in relazione agli importi di cui al precedente alinea l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a versare all’Ente di previdenza obbligatoria;

– alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo (in ordine a quest’ultima voce, dovendo precisarsi come ad essa non sia applicabile il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione sancito dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che la somma capitale spettante ha natura non retributiva né previdenziale ma risarcitoria).

4.3 Se quanto sopra stabilito rileva relativamente al primo periodo di interruzione (rectius: al periodo di mancata assunzione) del servizio (e, quindi, all’arco temporale intercorrente fra il 18 giugno 2001 ed il 2 febbraio 2002), per il successivo periodo (2 luglio 2002 – 26 febbraio 2003) si osserva quanto segue.

Ferma l’intervenuta costituzione del rapporto, la vicenda all’esame concerne l’interruzione nello svolgimento dello stesso, conseguente al provvedimento (rivelatosi, poi, illegittimo) di dimissioni dal servizio emesso nei confronti di OMISSIS.

In proposito, un consolidato insegnamento giurisprudenziale ha affermato che la restitutio in integrum agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo in caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, non anche nel caso di giudicato che riconosca illegittimo il diniego di costituzione del rapporto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011 n. 6849, 11 gennaio 2010 n. 16, 26 novembre 2008 n. 5822 e 7 luglio 2008 n. 3356).

Nel dare atto della totale inassimilabilità della vicenda ora all’esame rispetto a quella (valutata al precedente punto 4.2) concernente la mancata costituzione del rapporto (per la quale, esclusa la restitutio in integrum, ha trovato applicazione esclusivamente la risarcibilità del pregiudizio risentito dalla parte, nei limiti supra indicati), all’accertata illegittimità dell’interruzione del rapporto di che trattasi (come precedentemente osservato, sancita da pronunzia assistita da forza di giudicato), consegue la piena espansione del diritto alla ricostruzione di carriera, con accessiva restitutio in integrum ai fini giuridici, economici e previdenziali relativamente all’anzidetto periodo compreso fra il 2 luglio 2002 ed il 26 febbraio 2003.

In tali termini, la resistente Amministrazione della Giustizia va condannata a provvedere all’integrale ripristino, per l’indicato periodo, della posizione giuridica, economica e previdenziale di OMISSIS, nonché alla determinazione e liquidazione delle spettanze al medesimo riconoscibili, per l’arco temporale di che trattasi, in virtù del rapporto di lavoro precedentemente costituito, con accessori come per legge.

5. Come sopra – e nei limiti evidenziati – dato atto della fondatezza degli esaminati ricorsi, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della soccombente Amministrazione della Giustizia, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1972 del 2000, 12096 del 2002 e 5993 del 2003, proposti tutti da OMISSIS, così dispone:

– accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 1972 del 2000; e, per l’effetto, in tali limiti annulla gli atti impugnati;

– dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso n. 12096 del 2002;

– accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 5993 del 2003 e, per l’effetto, accerta il diritto al risarcimento del danno nei limiti di cui al punto 4.2 ed alla restitutio in integrum nei limiti di cui al punto 4.3 della motivazione stessa; e condanna, conseguentemente, l’Amministrazione della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., alla liquidazione in favore del ricorrente delle somme al medesimo spettanti, rispettivamente, per i titoli di cui sopra.

Condanna il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente OMISSIS, ragguagliate per tutti e tre i riuniti giudizi a complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.