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Rigetto trasferimento legge 104/92

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.a.r. del Lazio 23.6.2011, n. 5590, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

che con il presente ricorso si chiede che sia data esecuzione alla sentenza di questo Tribunale 23.6.2011, n. 5590, resa tra le parti, con cui è stato accolto, per ritenuta illegittimità del presupposto a fondamento del provvedimento impugnato, il ricorso n. 4266/2011, avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi ex art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., avanzata dal ricorrente, sull’assunto dell’assenza della continuità assistenziale;

Considerato:

che il Ministero della Giustizia non ha eseguito la statuizione giurisdizionale contenuta nella menzionata sentenza, non avendo emesso un provvedimento in merito all’istanza di trasferimento definitivo ai sensi della citata disposizione normativa;

che, infatti, non ne costituisce idonea attuazione, per il suo carattere provvisorio, il provvedimento PU-GDAP-2b00-07/07/2011-0268497, con cui è stata prorogata l’assegnazione del ricorrente presso la casa circondariale di Palermo – Ucciardone sino all’esito del giudicato amministrativo in grado di appello (peraltro in assenza peraltro di proposizione di appello avverso la sentenza de qua);

Ritenuto:

che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione intimata, di dare esecuzione alla sentenza di che trattasi, nei modi evidenziati;

che alla stessa debba essere assegnato un termine per provvedervi, quantificato in 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;

che, in caso di persistente inottemperanza, debba provvedervi il commissario ad acta, individuato sin da ora nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o suo delegato, al quale si assegna il termine di 30 giorni dal suo insediamento;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 5590/2011 entro il termine indicato in motivazione, con l’avvertenza che, in caso di protratta inerzia, vi provvederà il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o suo delegato, al quale si assegna il termine di 30 giorni dal suo insediamento.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.21