SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18724 del 1999, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) provvedimento prot. n. 031079/2.19 del 16/11/99 con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per il superamento del limite di età;
b) decreto interministeriale emesso il 12/11/96 e pubblicato il 03/12/96 nella parte in cui prevede un limite di età ostativo alla partecipazione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15/12/99 e depositato il 23/12/99 OMISSIS ha impugnato il provvedimento prot. n. 031079/2.19 del 16/11/99, con cui il Ministero della Giustizia lo ha escluso dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per il superamento del limite di età, e il decreto interministeriale emesso il 12/11/96 e pubblicato il 03/12/96 nella parte in cui prevede un limite di età ostativo alla partecipazione del ricorrente.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17 gennaio 2000, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 432/00 del 19/01/00 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
OMISSIS impugna il provvedimento prot. n. 031079/2.19 del 16/11/99, con cui il Ministero della Giustizia lo ha escluso dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per il superamento del limite di età, e il decreto interministeriale emesso il 12/11/96 e pubblicato il 03/12/96 nella parte in cui prevede un limite di età ostativo alla partecipazione del ricorrente.
Nella fattispecie, il ricorrente è stato escluso dal concorso per il superamento del limite di ventotto anni previsto per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria dall’art. 5 d. lgs. n. 443/92 e dal decreto interministeriale del 12/11/96.
Con la censura rubricata sub II e III il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 22 l. n. 958/86 invocando, ai fini della partecipazione al cocorso, l’elevazione del limite di età ivi prevista.
Il motivo è fondato.
Secondo l’art. 22 della legge n. 958/86, vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.”
Tale norma deve ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie in ragione della specialità della stessa dovendosi escludere, proprio per tale requisito, che la stessa sia stata abrogata tacitamente per incompatibilità dall’entrata in vigore dell’art. 5 d. lgs. n. 443/92 (TAR Lazio n. 8225/02).
Dall’esame degli atti di causa (si veda, in particolare, il foglio di congedo illimitato allegato al ricorso) emerge che OMISSIS ha prestato servizio militare in ferma prolungata per tre anni e, precisamente, dal 14/12/87 al 13/12/90 di talchè il predetto ha diritto, per analogo periodo, all’elevazione del limite di età per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati aventi ad oggetto l’esclusione del ricorrente dal concorso sulla base del non condivisibile presupposto che allo stesso sia applicabile, per la partecipazione alla procedura, il limite di età di ventotto anni.
La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione, unico tra gli atti impugnati lesivo dell’interesse del ricorrente.
Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura;
2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.