CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Giudice designato dott. Nicola Saracino,
Letto il ricorso – da intendersi qui riportato e che in ogni caso è notificato unitamente al presente decreto ex art. 5 L. 89/01 – con il quale è domandata, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n° 89/01 e successive modificazioni, nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo durato nove anni e otto mesi dal mese di maggio 2011 – data di deposito del ricorso – al mese di gennaio 2021 – data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, in primo grado presso il TAR Lazio.
rilevato che, nel corso del giudizio, sono state presentate istanze di prelievo;
rilevato che il giudizio è stato definito dopo anni nove e meno di mesi sei rilevando la data del deposito della sentenza del giugno 2020;
osservato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 bis, della citata legge “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.” detratti i quali dalla durata del processo presupposto come sopra ritenuta, deriva che va riconosciuto nella specie un ritardo irragionevole di anni sei e meno di mesi sei;
considerato, altresì, che a mente dell’art. 2 bis della legge n° 89/01, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo”;
considerato che, alla stregua di una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene di dover determinare l’indennizzo nella misura media annua di euro 500 che tiene conto dell’aumento percentuale per il ritardo oltre il triennio;
ritenuto, sulla base dei predetti presupposti, che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo può essere contenuta nella misura di € 500,00 per anno e che al ricorrente va quindi riconosciuto un importo di € 3.000,00 (€ 500 x 6), oltre interessi dal deposito del ricorso;
considerato che le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata ai sensi del DM. 10 marzo 2014, n. 55, con applicazione del compenso previsto per decreto ingiuntivo, in misura peraltro ridotta rispetto a quella ordinaria considerata la particolare semplicità del procedimento e con aumento determinato ex art.4, comma 2;
tanto premesso;
INGIUNGE
nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 oltre interessi dal ricorso ed alle spese del presente procedimento liquidate unitariamente in € 27,00 per esborsi ed € 340,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con distrazione in favore di chi ne ha curato la difesa;
autorizza, in mancanza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto a norma dell’art. 3 della legge n° 89/01;
avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
Roma, 17 luglio 2021
Il Giudice
dott. Nicola Saracino