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Non idoneità attitudinale concorso sottotenenti Aeronautica

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5211 del 2022, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni
Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in
Roma, via Emilia 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare –
Commissione per l’accertamento attitudinale – del 17.3.2022 di inidoneità
attitudinale al concorso per il reclutamento di 58 sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica Militare;

N. 05211/2022 REG.RIC.
della comunicazione dell’esito dell’accertamento attitudinale; del verbale
dell’intervista di gruppo; del verbale del colloquio individuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 il dott. Claudio
Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente (doc. 2 dep.
23.6.22), il ricorso non appare manifestamente infondato, soprattutto in
considerazione del fatto che lo stesso ricorrente ha vinto nel 2018 il concorso per
30 AUFP e ha svolto la carriera di Ufficiale per un triennio conseguendo
recentemente la promozione a Tenente;
Considerato, sul piano del “fumus”, che non può che determinare “prima facie” una
certa perplessità un giudizio di inidoneità attitudinale espresso nei confronti di un
soggetto che ha svolto per anni le funzioni di ufficiale (seppure in ferma prefissata)
ed ottenuto la promozione al grado superiore;
Ritenuto che il pregiudizio prospettato dal ricorrente possa essere ovviato mediante
il riesame, da effettuarsi da parte della stessa Amministrazione, mediante la nomina
di apposita Commissione – in diversa composizione rispetto a quella che ha adottato
il giudizio impugnato – che rivaluti l’intera documentazione afferente alle prove
attitudinali del ricorrente e svolga nuovamente il colloquio, esprimendo un nuovo
motivato giudizio, che tenga conto e valorizzi gli elementi sopra evidenziati;
Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri:

N. 05211/2022 REG.RIC.
– il riesame dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che
regolamentano la materia;
– della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque)
giorni prima alle parti in causa;
– il riesame de quo dovrà essere effettuato entro il termine di 40 gg. a decorrere
dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente
ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;
Rilevato che, in ragione dei motivi di accoglimento, sussistono i presupposti per
disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):
accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 19 ottobre 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di
procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato
di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.