menu

Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per deficit visivo

SENTENZA

sul ricorso n. 7650/01 R.G. proposto da -OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 52 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

CONTRO

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato

che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Capo Dipartimento p.t. – non costituito in giudizio

 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti:

a) decreto del 3 aprile 2001 con cui il Ministero della Giustizia, nell’ambito del concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria previsto dal decreto legge n. 479/96, ha escluso il ricorrente dalla procedura in quanto “non idoneo all’esame clinico generale ed alle prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443”;

b) di ogni atto connesso, ivi compresi il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 – IV Serie Speciale del 03/12/96, nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità e l’automatica esclusione dall’assunzione, e la nota dell’08/03/01 con cui il Ministero ha comunicato l’inidoneità del ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/92, per “deficit visus OD 2/10 OS 10/10”;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 30 ottobre 2008;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

FATTO

Con provvedimenti dell’08/03/01 e del 03/04/01 il Ministero della Giustizia, nell’ambito del concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria previsto dal decreto legge n. 479/96, ha disposto, ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/92, l’esclusione dalla procedura di -OMISSIS- per “deficit visus OD 2/10 OS 10/10”.

Con ricorso notificato in data 1 giugno 2001 e depositato il 25 giugno 2001 -OMISSIS- ha impugnato gli atti in esame.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria depositata il 4 luglio 2001 come si evince dalle risultanze del sistema informatico della giustizia amministrativa e dalle deduzioni delle altre parti di causa anche se l’atto non è materialmente stato rinvenuto nel fascicolo processuale.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 706/01 dell’11 luglio 2001 il Tribunale ha disposto una verificazione e con successiva ordinanza n. 6020/01 del 27/09/01 ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

-OMISSIS- impugna i provvedimenti dell’08/03/01 e del 03/04/01 con cui il Ministero della Giustizia, nell’ambito del concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria previsto dal decreto legge n. 479/96, lo ha escluso dalla procedura, ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/92, per “deficit visus OD 2/10 OS 10/10”.

Con la seconda censura, che va esaminata in via prioritaria avendo la stessa carattere assorbente, il ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, lo stesso non sarebbe affetto dalla

patologia posta a base dell’impugnato provvedimento di esclusione.

Il motivo è fondato.

Come si evince dall’esame degli atti gravati in questo giudizio, la competente Commissione del Ministero della Giustizia ha ritenuto il ricorrente inidoneo all’assunzione in quanto la sua capacità visiva sarebbe pari a 10/10 per l’occhio sinistro e 2/10 per l’occhio destro e, quindi, ricorrerebbe la fattispecie d’inidoneità prevista dall’art. 122 d. lgs. n. 443/92 lettera d) il quale, tra i requisiti psico-fisici che debbono essere in possesso degli aspiranti agenti di Polizia penitenziaria, richiede un “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell’occhio che vede di meno”.

Sennonché, dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato all’atto introduttivo e, soprattutto, dalle risultanze della verificazione disposta dal Tribunale con ordinanza n. 706/01 dell’11 luglio 2001, è emerso che -OMISSIS- è affetto da “lieve astigmatismo ipermetropico semplice in soggetto con visus naturale OD 6/10 e OS 10/10” (si veda il verbale di visita n. 97 del 12 settembre 2001 redatto dalla Commissione medico-legale in servizio presso l’Ospedale Militare di Roma “Cecchignola”).

Ne consegue che la capacità visiva del ricorrente è tale da comprovare, in capo allo stesso, il possesso del requisito richiesto dall’art. 122 lettera d) d. lgs. n. 443/92 (visus naturale non inferiore a 12/10 con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno) per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria.

La fondatezza della censura in esame impone l’accoglimento del ricorso, previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti e l’annullamento dei provvedimenti dell’08/03/01 e 03/04/01, unici fra gli atti impugnati che risultano lesivi dell’interesse del ricorrente.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Ministero della Giustizia in quanto soccombente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti dell’08/03/01 e del 03/04/01 con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo viene liquidato in euro mille/00, per diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.